Decisione della Commissione del 18 marzo 2002 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia concernente l'attestato di cui al punto 6 dell'accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini [notificata con il numero C(2002) 666] (2002/501/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
viste le decisioni 2001/918/CE1 e 2001/919/CE2 del Consiglio, relative alla conclusione rispettivamente di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare l'articolo 3,
Nel contesto delle decisioni sopra menzionate, il Consiglio ha concluso con la Repubblica di Croazia dei protocolli aggiuntivi che comprendono accordi riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in appresso denominati "protocolli aggiuntivi sul vino". I protocolli aggiuntivi sul vino si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Il punto 6 dell'allegato 1 (accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini) dei protocolli aggiuntivi sul vino annessi all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale, conclusi il 7 dicembre 2001, prevede che il diritto a beneficiare delle concessioni tariffarie sia subordinato alla presentazione di un attestato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri in un elenco redatto congiuntamente, il quale certifichi che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
Nell'ambito dei protocolli aggiuntivi sul vino annessi all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale, la Commissione, a nome della Comunità, e la Repubblica di Croazia hanno negoziato le modalità di applicazione relative al summenzionato attestato. La Commissione deve pertanto approvare tali modalità nella forma di uno scambio di lettere.
Le misure previste dalla presente decisione e lo scambio di lettere allegato sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia concernente l'attestato di cui al punto 6 dell'allegato 1 dell'accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Il direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione delle Comunità europee è autorizzato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione