Decisione del Consiglio del 25 marzo 2002 che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE (2002/274/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE1, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
In varie occasioni il governo della Liberia ha agito in modo non conforme agli obblighi derivanti dagli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Esso ha inoltre violato i principi del buon governo, poiché sono stati riscontrati gravi casi di corruzione.
Il 9 novembre 2001 si sono tenute consultazioni con i paesi ACP e la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In tale occasione le autorità liberiane hanno esposto il loro punto di vista e hanno assunto impegni precisi, in particolare per quanto riguarda la situazione dei diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo.
Alcune iniziative positive sono state prese recentemente per rispettare questi impegni. Devono tuttavia essere ancora condotte azioni più consistenti per soddisfare tutti gli impegni e risollevare durevolmente la situazione,
DECIDE:
Art. 1
Sono concluse le consultazioni avviate con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Art. 2
Le misure precisate nell'allegato progetto di lettera sono adottate in qualità di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE. Dette misure resteranno in vigore per due anni dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002. Per il Consiglio Il Presidente A. M. Birulés y Bertrán