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Decisione del Consiglio e della Commissione del 26 marzo 2002 relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (2002/357/CE, CECA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1,

È opportuno approvare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dell'altra, firmato a il Bruxelles il 24 novembre 1997,

DECIDONO:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra, i protocolli allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

1. La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del consiglio di associazione e del comitato di associazione viene stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, conformemente alle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante del presidente del Consiglio presiede il comitato di associazione conformemente all'articolo 93 dell'accordo e presenta la posizione della Comunità.

Art. 3

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità europea, l'atto di notifica di cui all'articolo 106 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita lo stesso atto a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 26 de marzo 2002. Per il Consiglio Il Presidente A.M. Birulés Y Bertrán Per la Commissione Il Presidente R. Prodi