Decisione della Commissione del 27 marzo 2002 relativa alla creazione di un gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali (2002/260/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211,
Nella sua comunicazione sull'Agenda per la politica sociale(1), la Commissione sottolinea la necessità di un'interazione positiva e dinamica delle politiche economiche, sociali e occupazionali. Essa afferma in particolare il suo impegno a tenere conto dei cambiamenti dell'ambiente di lavoro e propone una serie di azioni in vista di una modernizzazione e di un miglioramento delle relazioni industriali.
In questo contesto è necessario un adattamento e un miglioramento della normativa esistente alla nuova economia, al fine di favorire un nuovo equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza dei lavoratori.
A questo scopo dev'essere istituito un gruppo ad alto livello per fornire pareri alla Commissione, su propria iniziativa o su richiesta, per assistere la Commissione nei suoi compiti, vale a dire nella preparazione di nuove iniziative comunitarie, nella revisione dell'acquis comunitario, nella programmazione delle ricerche, delle analisi e degli studi, nella valutazione dell'applicazione del diritto sul lavoro comunitario e nell'organizzazione di azioni di formazione e di divulgazione del diritto comunitario. Il gruppo potrebbe anche sviluppare lo scambio di esperienze innovative e la diffusione di buone pratiche in questo campo.
Un tale gruppo ad alto livello permanente favorisce una cooperazione più stretta con gli Stati membri e la Commissione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa cooperazione è resa ancor più necessaria dal prossimo allargamento dell'Unione, dal carattere sempre più transnazionale delle relazioni industriali, dal processo di ristrutturazione industriale transnazionale e dalla modernizzazione del diritto del lavoro per rendere il mercato dell'occupazione più dinamico e creare una maggiore trasparenza,
DECIDE QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. Un "gruppo dei direttori generali per le relazioni industriali" (qui di seguito chiamato il "gruppo") è istituito allo scopo di costituire un organo di consultazione, di riflessione, di scambi e di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
2. Il gruppo ha il compito di:
a) stabilire una stretta cooperazione fra gli organi degli Stati membri e la Commissione su questioni riguardanti:
— la preparazione di nuove iniziative comunitarie nel campo delle relazioni industriali,
— l'applicazione e la revisione dell'acquis comunitario nel campo del diritto del lavoro,
— l'elaborazione di programmi di ricerca, analisi, studi, pubblicazioni e azioni di sensibilizzazione nel settore del diritto del lavoro comunitario;
b) seguire l'evoluzione delle politiche nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
c) garantire lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo del diritto del lavoro individuale e collettivo.
Art. 2
1. Il gruppo si compone di direttori generali per i rapporti di lavoro degli Stati membri.
2. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
3. Il gruppo può costituire gruppi di esperti o gruppi di lavoro.
Art. 3
1. Il gruppo si riunisce su convocazione del suo presidente, su iniziativa propria o su richiesta della metà almeno dei membri del gruppo.
2. Il gruppo si riunisce in linea di massima due volte all'anno.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002. Per la Commissione Anna Diamantopoulou Membro della Commissione (1) COM(2000) 379 finale.