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dec. 2002/453/CE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio finanziario 2000 [SEC(2001) 530 - C5-0240/2001, C5-0241/2001, C5-0242/2001, C5-0243/2001, C5-0244/2001],

- vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0617/2001)1,

- vista la dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),

- vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),

- visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,

- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0094/2002),

- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0113/2002),

A. considerando che è competenza di questo Parlamento controllare l'utilizzazione efficiente del bilancio dell'Unione europea in base alle relazioni della Corte dei conti, e che tale controllo dovrebbe includere una valutazione del modo in cui il denaro dei contribuenti viene speso nonché dell'efficacia e dell'impatto del bilancio comunitario sulla realizzazione delle politiche e degli obiettivi stabiliti nei trattati e nel diritto derivato,

B. considerando che il concetto di rapporto costi/efficacia è di vitale importanza nella valutazione della performance di tutte le istituzioni dell'Unione,

C. considerando che nella sua risoluzione del 4 aprile 2001, questo Parlamento ha deciso di rinviare la decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999: sezione VI - parte A - Comitato economico e sociale2 in seguito ad analoghi rinvii relativi agli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998,

D. considerando che il trattato di Nizza ha modificato la definizione dei membri del Comitato economico e sociale (CES), cosicché in futuro, se il trattato di Nizza verrà ratificato, sarà composto da "rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale" (articolo 257 del trattato CE); considerando altresì che per il Comitato delle regioni (CdR) afferma esplicitamente che i membri devono detenere un mandato elettorale regionale o locale o essere responsabili politicamente di fronte ad un'assemblea eletta (articolo 263 del trattato CE),

E. considerando che nella sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea3 (paragrafo 24) questo Parlamento ha valutato positivamente le disposizioni concernenti il CES, "il quale rafforza la propria rappresentatività dei vari settori della società" e a quelle riguardanti il Comitato delle regioni, "che vede rafforzata la legittimità democratica dei suoi membri",

F. considerando che nel regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, entrato in vigore il 1o gennaio 2000, si afferma che il bilancio del mediatore rappresenterà in futuro una sezione indipendente (sezione VIII) nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea,

G. considerando che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il mediatore deve essere considerato, ai fini di detto regolamento, quale un'istituzione delle Comunità,

H. considerando che, pur essendo nominato dal Parlamento europeo, il mediatore è completamente indipendente nello svolgimento delle proprie funzioni e, a partire dall'anno 2000, gode di una piena autonomia di bilancio, il che giustifica una decisione di discarico separata da quella concernente il segretario generale del Parlamento europeo,

Questioni generali concernenti tutte le Istituzioni 1. prende nota delle osservazioni della Corte dei conti (paragrafo 7.3 della relazione annuale) secondo cui l'approccio generale adottato dalle istituzioni nell'analisi della gestione del bilancio non informa i lettori riguardo agli aspetti più significativi delle spese dell'esercizio; come la Corte dei conti, auspica che le istituzioni presentino in futuro un'analisi più globale, focalizzata sulle principali tendenze della spesa e sui principali elementi del patrimonio, oltre a fornire indicatori chiave in materia di economia ed efficienza;

2. appoggia il suggerimento della Corte (paragrafo 7.66 della relazione annuale) di creare una struttura comune che si occupi dei vari aspetti tecnici e finanziari delle questioni immobiliari a Bruxelles; esorta le istituzioni a portare avanti il loro impegno per creare una struttura comune a Lussemburgo;

3. invita tutte le istituzioni a conformarsi alle raccomandazioni della Corte (paragrafo 7.35) di modificare la nomenclatura di bilancio in modo che i conti consentano di distinguere gli affitti, gli acquisti e gli altri tipi di spese, come i canoni enfiteutici che consentono un eventuale futuro acquisto;

4. ricorda che l'articolo 24, secondo comma, del regolamento finanziario dispone che ciascun controllore finanziario rediga una relazione annuale sulle proprie attività; chiede che tutte queste relazioni annuali riguardanti le varie istituzioni siano trasmesse alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento in tempi brevi, affinché se ne possa tener conto nella preparazione della decisione di discarico successiva;

5. ricorda che l'articolo 24 bis, paragrafo 4, del regolamento finanziario dispone che ciascun revisore interno presenti alla sua istituzione una relazione annuale di audit interno sulle proprie attività; chiede che tali relazioni siano trasmesse alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento per aiutare quest'ultima nelle valutazioni che effettua nel contesto del discarico;

6. osserva che l'articolo 24, ottavo comma, del regolamento finanziario dispone, per quanto riguarda i controllori finanziari, che i provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione delle funzioni formino oggetto di decisioni motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; insiste perché tutta questa documentazione sia trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento nel contesto delle sue competenze in materia di discarico;

Sezione II - Consiglio 7. prende nota della risposta del presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, in data 25 gennaio 2002, al questionario inviato dalla commissione per il controllo dei bilanci il 6 dicembre 2001 e delle informazioni complementari ricevute in seguito;

8. accoglie favorevolmente le risposte fornite dal Consiglio in merito agli aspetti di bilancio della politica estera e di sicurezza comune; rileva che una parte sostanziale del bilancio del Consiglio viene attualmente stanziata per attività nei settori affari esteri, politica di sicurezza e di difesa, giustizia e affari interni e che le spese in questi settori non sono attualmente soggette ad un esame scrupoloso analogo a quello delle spese amministrative e operative di altre istituzioni;

9. riconosce che in passato questo Parlamento e il Consiglio non hanno proceduto alla verifica dell'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio; ritiene che - in considerazione del carattere sempre più operativo delle spese, finanziate a carico del bilancio amministrativo del Consiglio, relative ai settori degli affari esteri, della politica di sicurezza e di difesa nonché della giustizia e degli affari interni - occorra chiarire la portata di tale accordo al fine di distinguere le spese amministrative tradizionali da quelle per operazioni in questi nuovi settori politici;

Sezione IV - Corte di giustizia 10. plaude al fatto che, per la prima volta, il bilancio finanziario includa la valutazione degli immobili di cui usufruisce la Corte di giustizia in base ad un contratto che può trasformarsi in un eventuale futuro acquisto;

11. prende nota con soddisfazione della risposta della Corte di giustizia secondo la quale, al momento dell'elaborazione del bilancio finanziario 2001, sarà apportata una rettifica al valore contabile netto al fine di tenere conto della sopravvalutazione del valore degli edifici (calcolo inesatto di deprezzamento) rilevato dalla Corte dei conti (paragrafo 7.14);

12. prende atto delle risultanze della Corte dei conti (paragrafo 7.14) secondo cui l'affidabilità del valore delle altre immobilizzazioni materiali indicata nel bilancio finanziario (in totale 9,8 milioni di EUR) non può essere garantita; constata che la Corte di giustizia tratta questo punto nelle sue risposte;

13. richiama l'attenzione su un'apparente contraddizione tra la dichiarazione della Corte dei conti (paragrafo 7.14) secondo cui la Corte di giustizia non ha ancora applicato il nuovo sistema di gestione dell'inventario né proceduto ad un inventario fisico completo, e le risposte della Corte di giustizia alla relazione annuale per il 2000 e al questionario trasmesso dalla commissione per il controllo dei bilanci;

14. osserva che le risposte della Corte di giustizia fanno invece riferimento ad incongruenze esistenti tra l'inventario fisico e i dati registrati nel nuovo sistema computerizzato;

15. invita la Corte di giustizia, nell'interesse della chiarezza, a presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1o luglio 2002, una relazione completa che illustri la situazione attuale riguardo al nuovo sistema di gestione dell'inventario;

16. ricorda che, nel quadro della procedura di discarico dell'esercizio 1999, ha esaminato la relazione speciale n. 5/2000 della Corte dei conti sulle spese immobiliari della Corte di giustizia5 (paragrafo 20 della relazione speciale) e ha chiesto di essere informato sulle conclusioni dell'esperto nominato congiuntamente alle autorità lussemburghesi entro la prima lettura del progetto di bilancio 2002;

17. rileva che, secondo il paragrafo 7.67 della relazione annuale della Corte dei conti, le indagini sulle irregolarità di fatturazione avrebbero avuto inizio solo nel giugno 2001, e che la Corte di giustizia(6) presume che saranno portate a termine durante la prima metà del 2002;

18. chiede alla Corte di giustizia di trasmettere alla commissione per il controllo dei bilanci la relazione dell'esperto sulle irregolarità di fatturazione non appena disponibile, corredata dalla relazione separata dell'esperto che determina le voci di spesa che non dovrebbero essere incluse nella dichiarazione finale dei conti;

19. osserva che la Corte dei conti ha rilevato (paragrafo 7.27 della relazione annuale) cinque casi in cui i motivi addotti per ottenere la dispensa dalla procedura di gara erano discutibili, quattro dei quali riguardanti la Corte di giustizia e uno (anch'esso riguardante la Corte di giustizia) in cui l'oggetto di un appalto sembra essere stato frazionato in diversi contratti; prende atto delle risposte della Corte di giustizia, nelle quali vengono motivate le procedure seguite in tutti e cinque i casi; avvalla la raccomandazione della Corte dei conti (paragrafo 7.30) secondo la quale "tutte le istituzioni dovrebbero applicare le stesse soglie nello stabilire se una proposta di appalto per la prestazione di servizi o di forniture rientri nel campo di applicazione delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE in materia di appalti pubblici";

20. constata il prolungamento dei termini nell'effettuazione del lavoro giurisdizionale della Corte di giustizia e l'incremento delle cause pendenti; chiede alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti di approfondire le valutazioni esatte delle cause di tali fenomeni, al fine, in particolare, di distinguere ciò che dipende dalle procedure giurisdizionali previste dal trattato, da disfunzioni amministrative suscettibili di essere eliminate, e dalla carenza di risorse umane e materiali;

Sezione V - Corte dei conti 21. prende atto del rendiconto7 eseguito dal revisore indipendente (KPMG Audit, Lussemburgo) sui conti della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2000;

22. rileva che, anche se la Corte dei conti presenta una singola dichiarazione di affidabilità basata sui conti consolidati di tutte le entrate e le spese della Comunità ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, del trattato, tale dichiarazione di affidabilità contiene osservazioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni eseguite da ogni istituzione (paragrafo 7.6 della relazione annuale); chiede alla Corte, nell'interesse di una maggiore trasparenza, di esaminare la possibilità di preparare una dichiarazione di affidabilità separata per ogni istituzione nella sua prossima relazione annuale;

23. si compiace della disposizione aggiunta dal trattato di Nizza all'articolo 248, paragrafo 1, volta a garantire che la dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni "può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria";

24. invita la Corte dei conti a trasformare la dichiarazione di affidabilità (DAS) in uno strumento che consenta alle autorità di discarico e di bilancio di comparare e monitorare nel tempo, preferibilmente in modo quantificato, i progressi realizzati nella gestione finanziaria e nel controllo;

25. esorta la Corte dei conti a definire assieme alla Commissione una metodologia comune per il calcolo dei tassi di errore per direzione generale o per categoria di spesa; propone che la Corte dei conti utilizzi dati forniti dagli Stati membri in seguito a controlli obbligatori nel settore dell'agricoltura e dei Fondi strutturali, al fine di incrementare il campione; si attende che la Corte dei conti pubblichi un tasso di errore globale e tassi di errore per direzione generale o per categoria di spesa nel contesto del discarico 2001;

26. plaude al fatto che, quanto alla richiesta del Parlamento di "identificare pubblicamente" gli Stati membri per i quali si sospettano o sono state accertate carenze nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione, la relazione annuale per il 2000 e le relazioni speciali pubblicate durante l'anno contengono già riferimenti a specifici Stati membri; si rammarica che la Corte dei conti(8) non ritenga appropriato elencare in un allegato alla relazione annuale, in modo facilmente leggibile, i singoli errori riscontrati in ciascuno Stato membro;

27. accoglie con favore la priorità data dalla Corte dei conti al miglioramento della presentazione delle sue osservazioni di audit nelle sue relazioni, onde renderle più accessibili utilizzando titoli più eloquenti e raccomandazioni più facilmente individuabili, ma attende che ciò venga messo in atto prima di esprimere un giudizio sul suo esito;

Richieste presentate alla Corte dei conti 28. nota che, quando i membri della Corte dei conti entrano in servizio essi compilano, secondo il loro codice di condotta, un formulario contenente informazioni sui loro interessi e beni finanziari che viene trasmesso al presidente della Corte; ritiene che tali dichiarazioni, come quelle dei membri del Parlamento europeo e della Commissione, dovrebbero essere pubblicate su Internet, come richiesto da questo Parlamento nel paragrafo 18 della sua decisione del 4 aprile 2001 che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999: sezione IV - Corte di giustizia, sezione V - Corte dei conti, sezione VI parte B - Comitato delle regioni9; invita la Corte, la cui composizione è stata modificata in seguito alle nuove nomine con effetto dal 1o gennaio 2002, a prendere una decisione formale su tale questione e a comunicarla per iscritto alla commissione per il controllo dei bilanci entro il 1o luglio 2002;

29. chiede alla Corte di includere nel suo programma di lavoro per il 2003 un calendario che indichi la conclusione anticipata delle sue relazioni speciali;

30. ricorda il paragrafo 19 della sua precitata decisione del 4 aprile 2001 nella quale chiedeva alla Corte dei conti di estendere le proprie attività di audit al Consiglio, per consentire a questo Parlamento, qualora opportuno, di formulare osservazioni sull'esecuzione del bilancio di tale istituzione nel quadro della procedura di discarico;

31. nota con soddisfazione che la relazione annuale 2000 contiene osservazioni riguardanti il Consiglio (spese di missione, introduzione del deprezzamento degli edifici nel bilancio finanziario), alle quali il Consiglio ha accettato di rispondere (paragrafi 7.2 e 7.12 della relazione annuale);

Sezione VI - Comitato economico e sociale (CES) Rapporto costi/efficacia 32. sottolinea che questo Parlamento ha la responsabilità di assicurare la qualità dei servizi offerti al contribuente europeo nonché il dovere di garantire il rapporto costi/efficacia;

33. rileva che, negli ultimi anni, il punto di vista di alcune delle organizzazioni rappresentate in seno al CES è stato espresso in misura crescente attraverso questo Parlamento;

34. osserva che il protocollo sociale citato per la prima volta nel trattato di Maastricht e più tardi incorporato nella Carta sociale del trattato di Amsterdam (articolo 138) richiede che le parti sociali siano consultate nella formulazione della politica;

35. sottolinea che il CES può soltanto essere consultato sulla formulazione delle politiche e può presentare raccomandazioni, ma che il dialogo sociale, per contro, può portare a una legislazione vincolante;

36. si preoccupa da un lato per il fatto che le parti sociali siano critiche sulla mancanza di risorse a loro disposizione per il dialogo sociale e, dall'altro, prende atto che nel 2000 il bilancio finale del CES ammontava a 80976436 EUR; si attende che l'allargamento porti la spesa annuale a 99,6 milioni di EUR(10) entro il 2004 (sebbene l'importo includa in parte costi comuni con il Comitato delle regioni);

37. rileva che, per la prima volta dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e dall'avvio del dialogo sociale, questo Parlamento ha avuto l'opportunità di valutare il rapporto costi/efficacia del CES;

38. riconosce che il CES può fungere quale forum per gruppi di interesse che non sarebbero altrimenti in grado di far sentire la propria voce a livello di Unione europea;

39. ritiene che ci si debba veramente chiedere se sia efficace sotto il profilo dei costi gestire sia il CES sia il dialogo sociale;

40. segnala che la responsabilità della nomina dei membri del CES spetta agli Stati membri; esorta gli Stati membri a esaminare attentamente la loro rappresentanza in seno al CES nell'ambito del prossimo rinnovo dei suoi membri;

41. è dell'avviso che i membri del CES debbano migliorare il loro impegno per garantire che le informazioni sulle attività del Comitato raggiungano anche la base, vale a dire i sindacalisti negli Stati membri;

42. esorta il CES a portare avanti il suo impegno verso la modernizzazione;

43. invita il CES a raddoppiare i suoi sforzi per utilizzare una rete di contatti nazionali quanto più estesa possibile, al fine di aumentare la sua visibilità;

44. esorta la Commissione a sottoporre nuovamente ad esame l'efficienza e l'importanza del CES in relazione ai circa 300 organi e comitati consultivi esistenti che gravitano attorno alla Commissione, al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni;

Relazione OLAF 45. ricorda che nelle procedure di discarico degli scorsi anni questo Parlamento ha deciso di rinviare la sua decisione in merito al CES per gli esercizi 1996, 1997, 1998 e 1999 in attesa di chiarimenti sulle irregolarità concernenti il pagamento delle indennità di trasferta dei membri nel 1995-1996;

46. richiama l'attenzione sul paragrafo 2 della sua Risoluzione del 7 ottobre 1998, intesa a informare il Comitato econiomico e sociale delle ragioni del rinvio della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Union europea per l'esercizio 1996 - Sezione VI - Parte A - Comitato economico e sociale11, in cui questo Parlamento ha chiesto che la questione fosse deferita alla Corte dei conti e all'UCLAF: i) per verificare l'affidabilità del nuovo sistema di rimborso raccomandato dalla Corte dei conti e le condizioni di recupero delle spese indebitamente pagate; e ii) per definire qualsiasi forma di implicazione e di responsabilità amministrativa riguardante la contabilizzazione, l'impegno, l'ordinazione e la liquidazione delle spese;

47. prende atto che, in seguito alla sua precitata risoluzione del 7 ottobre 1998:

- la Corte dei conti ha confermato nella sua relazione annuale 1999 che, tra la fine del 1998 e l'inizio del 2000, il CES ha gradualmente applicato le misure raccomandate nel suo parere n. 7/98(12) quanto alla riforma delle sue regole e alle disposizioni per il pagamento delle indennità ai suoi membri,

- l'OLAF(13) ha terminato, il 30 luglio 2001, la relazione finale contenente le sue conclusioni e raccomandazioni in merito al rimborso delle spese di viaggio dei membri del CES nel 1995-1996;

48. si rammarica, tuttavia, che l'OLAF abbia rifiutato di fornire una copia della relazione finale alla presidente della commissione per il controllo dei bilanci;

49. osserva che, in base alla normale prassi, l'OLAF ha presentato la sua relazione al CES, a patto che quest'ultimo provvedesse a trasmetterla al Parlamento europeo;

50. prende atto della dichiarazione del comitato di vigilanza dell'OLAF (processo verbale della riunione del comitato di vigilanza del 15 e 16 gennaio 2002), secondo cui l'OLAF non era in grado di trattare adeguatamente questo caso e le sue indagini sono andate incontro ad un fallimento completo;

51. si associa alla richiesta del comitato di vigilanza dell'OLAF che vengano rese note senza alcuna esitazione le ragioni del fallimento, e constata che finora non è stata data alcuna spiegazione credibile del fatto che: a) i superiori hanno apertamente impedito ai loro inquirenti di inviare un questionario a tutti i membri interessati del CES; b) nemmeno i 60 membri del CES maggiormente interessati sono stati interrogati dall'OLAF; c) neanche i direttori generali e i segretari generali del CES responsabili nel periodo in causa sono stati interrogati dall'OLAF, pur in presenza dell'accusa di avere coperto e dissimulato le palesi truffe relative ai rimborsi per le missioni, verificatesi per anni; d) non è stato chiesto in tempi utili l'intervento delle autorità giudiziarie belghe: gli inquirenti dell'OLAF sapevano che la giustizia non avrebbe potuto far altro che archiviare la pratica per prescrizione;

52. invita il comitato di vigilanza dell'OLAF ad informare la commissione per il controllo dei bilanci sui risultati delle sue ulteriori indagini al riguardo; si attende che siano avviati procedimenti disciplinari qualora si avvalori il sospetto che in questo caso la gerarchia dell'OLAF si sia comportata con grave negligenza e che le azioni di certi funzionari abbiano messo in dubbio la loro competenza in quanto inquirenti;

53. ritiene che debbano essere elaborate procedure affinché l'OLAF permetta alla commissione competente di questo Parlamento l'accesso a relazioni che riguardano in modo diretto la procedura di discarico; riconosce la necessità che questo tipo di informazioni siano trattate in modo riservato qualora siano ancora in corso indagini giudiziarie o di tipo analogo; invita l'OLAF a presentare proposte per la trasmissione di tali informazioni in futuro, soggetta, se del caso, ad appropriata tutela;

54. loda gli attuali presidente e segretario generale del CES per la buona volontà mostrata fornendo una copia della relazione OLAF, quantunque su base confidenziale, e tutta la documentazione richiesta dalla presidente della commissione per il controllo dei bilanci e dalla relatrice;

55. deplora che la relazione dell'OLAF sia stata presentata con così tanto ritardo e che attualmente, a causa dell'eccessivo ritardo, non possa consentire la realizzazione delle sue raccomandazioni per il recupero di ulteriori somme dai suoi membri o per procedimenti disciplinari a carico dei funzionari;

56. rileva che le autorità giudiziarie belghe hanno deciso, nell'agosto 2001, di archiviare la questione senza andare oltre adducendo che, fra l'altro, i fatti scoperti erano ormai tanto vecchi da essere prescritti conformemente alla legge belga;

57. prende atto delle gravi preoccupazioni espresse dalla relazione per quanto riguarda il fatto che l'OLAF, in qualità di ordinatore, non ha potuto intervistare il segretario generale del CES in carica all'epoca degli eventi in questione ed immediatamente dopo; si rammarica che, quanto alle scoperte effettive, la relazione non permetta di stabilire in modo completo il grado di responsabilità amministrativa;

58. rileva che sarebbe stato compito dello stesso CES deferire la questione all'UCLAF o alle autorità giudiziarie belghe allorché fu informato per la prima volta dei risultati delle indagini del controllore finanziario nel 1996, ma che ciò non si è verificato;

59. si rammarica che sia stato perso così tanto tempo e per l'apparente mancanza di qualsiasi sforzo reale da parte di coloro che rivestivano posizioni di responsabilità presso il CES al momento dei fatti per mettere in atto un'azione correttiva sollecita, malgrado essi fossero chiaramente a conoscenza della gravità delle irregolarità attinenti al rimborso delle spese di viaggio nel 1995-1996;

60. si rammarica che l'OLAF sia stato ostacolato nello svolgimento delle sue indagini dalla riluttanza di alcune compagnie aeree, che non hanno voluto confermare se specifici viaggi rivendicati da alcuni membri del CES siano stati effettivamente compiuti; ritiene inaccettabile che le legittime indagini dell'OLAF siano contrastate in tal modo; invita l'OLAF a presentare proposte per far fronte a tali situazioni in modo più energico qualora si ripresentassero in futuro;

61. riconosce che i membri del CES non ricevono alcuna remunerazione da tale Istituzione per il loro lavoro, se non il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

62. prende atto che, relativamente all'esercizio finanziario 2000 e fino ad oggi, il CES ha intrapreso un programma sostanziale di modernizzazione(14) comprendente:

- una riorganizzazione degli organi deliberativi, compresa una riduzione del numero dei membri dell'Ufficio di presidenza,

- un aumento del numero dei controlli amministrativi sul rimborso delle spese dei membri,

- pagamenti generalizzati mediante trasferimento bancario,

- un lavoro preliminare sulla stesura di uno statuto dei membri; auspica che il CES continui ad operare conformemente a tali orientamenti anche negli anni futuri;

63. constata che il CES ha trascurato di compiere tutti gli sforzi necessari per limitare i danni per il contribuente e ripararli per quanto possibile; in tale contesto ricorda: a) che questi danni sono stati fin dall'inizio ampiamente sottovalutati dal CES, in considerazione delle truffe durate vari anni, e che soltanto per gli anni 1995 e 1996 avrebbe dovuto essere recuperato un importo di 83018577 EUR, b) che soltanto 16743239 EUR sono stati effettivamente restituiti e il CES ha chiaramente rinunciato a riscuotere il resto;

Sezione VII - Comitato delle regioni (CdR) 64. prende atto, dalle risposte del Comitato delle regioni (CdR) alla relazione annuale della Corte dei conti (paragrafo 7.22), che il CdR spesso non riesce ad utilizzare i risultati delle procedure di aggiudicazione organizzate dalle altre istituzioni per motivi formali o perché non si è tenuto conto delle sue esigenze specifiche;

65. esorta le istituzioni più grandi, nell'interesse dell'economia e dell'efficienza, a far maggior uso delle procedure di gara interistituzionali e dei relativi stages preparatori onde garantire, qualora possibile, che si tenga debito conto delle necessità specifiche delle istituzioni più piccole; invita tutte le istituzioni ad esaminare la possibilità di utilizzare le procedure di aggiudicazione di altre istituzioni in base al "riconoscimento reciproco";

66. prende atto che, a partire dal 1o gennaio 2000, la struttura organizzativa comune con il CES è stata sostituita da un accordo di cooperazione tra i due comitati che mantiene una gestione comune nella maggior parte dei servizi, ma stabilisce un'autonomia nei servizi del personale e delle finanze; chiede al CdR di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci e alla commissione per i bilanci, entro il 1o luglio 2002, una relazione che valuti il vantaggio finanziario di mantenere separati i servizi delle finanze e del personale per i due comitati;

Politica immobiliare (CES e CdR) 67. prende atto che il 15 dicembre 2000 il CES e il CdR hanno firmato contratti che prevedono una locazione di 27 anni con opzione di acquisto per gli edifici Belliard e Montoyer rispettivamente;

68. si compiace per la risposta del CES e del CdR al paragrafo 7.33 della relazione annuale della Corte dei conti secondo cui i due comitati iscriveranno nei rispettivi bilanci finanziari 2001 il valore potenziale degli edifici Montoyer e Belliard nonché l'anticipo, pari a 26 milioni di EUR, già versato;

69. ricorda la conclusione della Corte dei conti (paragrafo 7.68) secondo cui "i comitati (CES e CdR), all'atto della ripresa e della rinegoziazione del contratto per l'edificio Belliard, precedentemente occupato dal Parlamento, si sono trovati in una posizione critica a causa dell'obbligo imposto loro dal Parlamento di riprendere questo edificio, per il quale il Parlamento aveva firmato un contratto di affitto fino al 2007";

70. ricorda che, nel paragrafo 9 della sua precitata risoluzione del 4 aprile 2001 sul rinvio del discarico 1999 per il CES, questo Parlamento "si impegna ad esaminare le clausole di detto accordo nel quadro della prossima procedura di discarico";

71. prende atto che gli aspetti fondamentali dell'accordo complessivo sono i seguenti:

- il Parlamento è esentato dall'obbligo di continuare ad affittare l'edificio Belliard fino al 2007,

- i proprietari rimborseranno i canoni locativi pagati dal Parlamento per il periodo 1o gennaio-31 marzo 2001,

- i due comitati rimborseranno i canoni locativi pagati dal Parlamento durante il 2000,

- il Parlamento sarà esentato dall'obbligo di consegnare gli edifici nel loro stato originario al termine del suo contratto di locazione,

- i due comitati occuperanno, verso la fine del 2003 o all'inizio del 2004, un edificio adatto alle loro necessità, dotato di strutture tecniche moderne e conforme ad elevati standard ecologici,

- i termini comportavano un pagamento anticipato pari a 26 milioni di EUR, destinato a finanziare le esigenze specifiche dei due comitati in un edificio completamente rinnovato dai proprietari, e un pagamento annuale indicizzato pari a 8,28 milioni di EUR (ridotto a 6709288 milioni di EUR per il periodo dei lavori di ristrutturazione),

- i comitati avranno l'opzione di acquisto sulla proprietà assoluta per 1 EUR;

72. ricorda che, con lettera del 17 ottobre 2000, il presidente e il relatore della commissione per i bilanci hanno informato il CES e il CdR che la firma del contratto rispettava i principi stabiliti dal Parlamento il 28 marzo 2000 in sede di approvazione del riporto, pari a 26 milioni di EUR, destinato a finanziare le esigenze funzionali specifiche dei due comitati; pertanto, la commissione per i bilanci non ha obiettato a che i due comitati firmassero contratti di locazione di 27 anni per gli edifici Belliard e Montoyer;

73. richiama l'attenzione, tuttavia, sull'osservazione della Corte dei conti [paragrafo 7.27, lettera c)] che un contratto di affitto per un edificio copriva anche lavori di rinnovamento che non formavano oggetto di una procedura di gara; prende atto che le risposte dei due comitati non fanno accenno a questo punto;

74. osserva che i due comitati hanno risposto al suggerimento della Corte dei conti (paragrafo 7.68) che il contratto avrebbe dovuto essere rinegoziato per consentire l'eventuale riscatto anticipato a condizioni ragionevoli sotto il profilo economico; nota, tuttavia, che i proprietari non hanno voluto offrire termini accettabili e che i due comitati hanno pertanto sospeso i negoziati;

75. rileva che, anche se i contratti firmati il 15 dicembre 2000 hanno il vantaggio di fornire ai due comitati una sistemazione moderna rispondente alle loro necessità e di cui diventeranno, in definitiva, proprietari a tutti gli effetti, e di eliminare dai conti del Parlamento l'onere finanziario di un edificio che non era più necessario dopo l'apertura del D3 (edificio Spinelli), l'edificio Belliard sarà rimasto vuoto per circa sei anni mentre si sarà continuato a pagare il canone di locazione a carico del bilancio comunitario dal settembre 1997 sino alla fine del 2003 o all'inizio del 2004;

76. osserva inoltre che il trasloco all'edificio Belliard produrrà ulteriori conseguenze finanziarie, ossia:

- il costo dei traslochi dalle attuali sedi del CES e del CdR nell'edificio Ravenstein,

- il costo del rinnovamento dell'edificio Ravenstein prima di restituirlo ai proprietari dopo 40 anni di occupazione,

- i posti supplementari negli organigrammi dei comitati necessari per gestire il progetto Belliard;

77. prende atto che, a seguito della rilevazione dell'edificio Belliard da parte del CES, i proprietari hanno evitato una situazione in cui nel 2007 avrebbero ripreso possesso di un edificio obsoleto, con un certo livello di contaminazione da amianto(15), che avrebbe pertanto richiesto un completo rinnovo unicamente a loro carico al fine di renderlo adatto ad essere riaffittato;

78. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti (paragrafo 7.66), largamente accolta dalle istituzioni nelle loro risposte, di creare una struttura comune che si occupi dei vari aspetti tecnici e finanziari delle questioni immobiliari per le istituzioni dell'Unione a Bruxelles e a Lussemburgo;

Sezione VIII - mediatore 79. ricorda che, nel paragrafo 41 della sua decisione del 4 aprile 2001, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 - sezione I - Parlamento europeo/allegato: mediatore europeo16, il Parlamento ha sottolineato l'esigenza di evitare che una parte significativa degli stanziamenti disponibili per il mediatore venga cancellata;

80. prende atto che, nell'esecuzione dell'esercizio 2000 del mediatore, la proporzione di stanziamenti iniziali cancellati ammontava al 17,52 % (1999: 14,46 %; 1998: 8,58 %), il che rappresenta una tendenza all'aumento; reitera la sua richiesta al mediatore di migliorare l'esecuzione dei fondi messi a sua disposizione dall'autorità di bilancio;

Decisioni di discarico 81. concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per gli esercizi finanziari 1996 e 1997;

82. concede il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per gli esercizi 1998 e 1999;

83. concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia, ai segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni nonché al mediatore per l'esecuzione dei rispettivi bilanci per l'esercizio 2000;

84. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale Julian Priestley Il Presidente Pat Cox (6) Risposte al questionario, paragrafo 4.3.

Risposte al questionario, paragrafo 6.1.

Relazione di gestione del CES per l'esercizio finanziario 2000.

Parere n. 7/98 sull'efficacia dei metodi di recupero applicati dal CES e sul nuovo sistema introdotto nel CES per l'amministrazione e il rimborso delle spese di viaggio.

L'unità investigativa che ha sostituito l'UCLAF con effetto dal 1o luglio 1999. (http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/en.htm).

"Il CES sulla via della modernizzazione", ottobre 2000.

Relazioni sui progressi CES/CdR alla commissione per i bilanci del 6.10.2000 e 14.6.2001.