Decisione della Commissione del 27 maggio 2002 che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi costituiti da pratiche commerciali applicate dal Brasile alle importazioni di sorbitolo (2002/440/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,
A. CONTESTO DELLA PROCEDURA1 Il 2 ottobre 1998, una società olandese, la Cerestar Holding BV, ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94.
La società denunziante vi sosteneva che le vendite comunitarie di sorbitolo in Brasile erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94. I presunti ostacoli agli scambi erano i seguenti: a) introduzione, nel dicembre 1997, da parte del governo brasiliano (Departamento de Operaçoes de Comércio Exterior), conformemente al Comunicado DECEX n° 20 dell'8 luglio 1997, di una procedura di concessione non automatica delle licenze per il sorbitolo in violazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; b) rifiuto arbitrario e/o non giustificato (o mancato rilascio) delle licenze d'importazione, da parte delle autorità brasiliane, per tutti i tipi di sorbitolo che entravano in Brasile al di sotto di un prezzo minimo fob; c) applicazione de facto di prezzi minimi attraverso prezzi di riferimento inclusi nel sistema di determinazione del valore in dogana.
Il denunziante ha segnalato inoltre una mancanza generalizzata di trasparenza del sistema brasiliano di concessione delle licenze all'importazione, che non è stato debitamente notificato all'OMC.
La Commissione ha stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 328/94. Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3.
B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA4 Secondo la relazione conclusiva dell'inchiesta, al termine della procedura di esame il sistema di prezzi minimi applicato dal Brasile è risultato incompatibile con: a) l'articolo XI, paragrafo 1, del GATT (1994), poiché si tratta di una restrizione diversa dai dazi, dalle imposte o dagli altri oneri, applicata attraverso licenze all'importazione di qualsiasi prodotto dal territorio di un'altra parte contraente, senza giustificazioni compatibili con l'OMC; b) l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura, per gli stessi motivi; c) gli articoli 2 e 5 dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, perché impongono ispezioni sanitarie più restrittive per gli scambi di quanto non sia necessario per tutelare la vita o la salute degli esseri umani.
Si ritiene inoltre che il sistema di concessione non automatica delle licenze d'importazione applicato dal Brasile, che impone un prezzo minimo, violi: a) gli articoli 1, 3 e 5 dell'accordo OMC relativi alle procedure in materia di licenze d'importazione, poiché non sono neutri nella loro applicazione, non sono gestiti in modo giusto ed equo ed esercitano altri effetti restrittivi o di distorsione del commercio a livello di importazioni senza applicare restrizioni compatibili con l'OMC. Non attuando alcuna misura, inoltre, il sistema non può essere limitato, in termini di portata e di durata, alla misura che attua. Per di più, l'elenco dei prodotti soggetti a licenze non automatiche non viene pubblicato, e le richieste di licenze d'importazione ad un prezzo inferiore al prezzo minimo rimangono senza risposta ufficiale per mesi e mesi; b) l'articolo X, paragrafo 1 e paragrafo 3, del GATT (1994), poiché non viene pubblicato e non è gestito in modo uniforme, imparziale e ragionevole.
Per quanto riguarda la legislazione brasiliana sul valore in dogana, la portata dell'applicazione sistematica dei prezzi di riferimento rende il modo in cui il sistema è attuato incompatibile con gli articoli da 1 a 7 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio - GATT 1994 (accordo sul valore in dogana).
La procedura di esame ha confermato altresì che le prassi brasiliane contestate hanno arrecato effetti negativi per gli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, ostacolando, tra l'altro, le esportazioni di sorbitolo dalla Comunità verso il mercato brasiliano.
C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHIESTA (8) Sulla base delle conclusioni dell'inchiesta, la Commissione, attraverso la sua decisione del 17 marzo 19994, ha deciso di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC relativamente a numerosi aspetti del regime di importazione incompatibili con l'OMC.
Il 19 novembre 1999 si sono quindi svolte le consultazioni ufficiali in ambito OMC relative al sorbitolo e ad altri prodotti. In seguito a tali consultazioni, non sono più stati applicati prezzi minimi alle importazioni di sorbitolo e di taluni altri prodotti.
L'industria comunitaria ha quindi migliorato il proprio accesso al mercato brasiliano.
C'erano tuttavia ancora diversi aspetti dei suoi sistemi di concessione delle licenze d'importazione e di determinazione del valore in dogana che il Brasile doveva modificare onde conformarsi pienamente agli obblighi previsti dagli accordi OMC corrispondenti.
Con la decisione del 21 maggio 20015, la Commissione ha pertanto sospeso la procedura di esame basata sulla denuncia della Cerestar per verificare gli effetti dei cambiamenti del sistema brasiliano per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della decisione.
Durante la verifica, i servizi della Commissione hanno mantenuto i contatti ed hanno proceduto a scambi di lettere con l'industria comunitaria colpita. Sulla scorta delle informazioni fornite dall'industria comunitaria colpita, la Commissione ha concluso che gli ostacoli agli scambi relativi alle importazioni di sorbitolo sono stati eliminati.
D. CONCLUSIONI (14) Sulla base dell'analisi di cui sopra, si conclude che la procedura di esame aperta sulla base della denuncia della Cerestar abbia portato a risultati soddisfacenti relativamente agli ostacoli a cui doveva far fronte il commercio di sorbitolo in Brasile. La procedura di esame dovrebbe essere pertanto chiusa,
DECIDE:
Art. 1
È chiusa la procedura di esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94, costituiti da pratiche commerciali applicate dal Brasile alle importazioni di sorbitolo.
Art. 2
L'articolo 1 non pregiudica le eventuali decisioni che la Commissione potrà adottare relativamente alle importazioni in Brasile di prodotti tessili.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione