Decisione della Commissione del 5 giugno 2002 che accetta un impegno relativo al procedimento antidumping riguardante le importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, della Lituania (2002/498/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio2, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Con il regolamento (CE) n. 1497/20013 ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina ed ha accettato un impegno offerto da un produttore esportatore bulgaro.
Con il regolamento (CE) n. 92/20024 ("regolamento definitivo"), il Consiglio ha istituito un dazio definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina ed esentato da suddetto dazio un produttore esportatore bulgaro in quanto l'impegno offerto da quest'ultimo era stato accettato dalla Commissione.
Nel corso dell'inchiesta, prima dell'istituzione delle misure provvisorie, l'unico produttore esportatore lituano del prodotto in questione, la società Joint Stock Company Achema ("Achema"), ha offerto un impegno che la Commissione non ha potuto accettare, motivando dettagliatamente tale decisione al considerando 237 del regolamento provvisorio.
Successivamente alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi, la Achema ha presentato alla Commissione, entro i termini stabiliti, una nuova offerta di impegno sui prezzi. Tale offerta di impegno non ha potuto essere accettata in quanto la Achema vende alla Comunità anche altri fertilizzanti. La presenza di altri fertilizzanti venduti dalla stessa società rendeva infatti l'impegno di rispettare i prezzi minimi dell'urea facilmente eludibile, tramite la riduzione dei prezzi degli altri fertilizzanti.
In seguito, la Achema ha presentato un'offerta di impegno sostanzialmente diversa. La nuova offerta non solo eliminerebbe l'effetto pregiudizievole del dumping, ma limiterebbe concretamente qualsiasi rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con gli altri prodotti in quanto, oltre al prezzo minimo fissato per l'urea, la società si è impegnata a rispettare un preciso livello di prezzo anche per gli altri fertilizzanti che essa esporta nella Comunità. La società ha inoltre accettato di adempiere gli obblighi formali e l'obbligo di inviare le relazioni periodiche, normalmente associati agli impegni accettati, per quanto concerne tutti i fertilizzanti esportati nella Comunità.
Tale offerta, considerata accettabile, di un impegno sui prezzi è stata effettuata dalla Achema prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase avanzata della procedura, di modo che non è stato possibile, per ragioni amministrative, inserire nel regolamento definitivo l'accettazione dell'impegno. Eccezionalmente, e tenendo conto in particolare degli sforzi compiuti dalla società, per tutta la durata del procedimento, di offrire un impegno che fugasse i dubbi della Commissione sul rischio di elusione e sull'eliminazione del pregiudizio, si accetta l'impegno nonostante il fatto che esso sia pervenuto oltre il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, vanno presentate le osservazioni.
Dopo essere stata informata a proposito della nuova offerta, l'industria comunitaria ha ribadito il parere che, a causa delle condizioni generali del mercato dei fertilizzanti, caratterizzato dalla presenza di significative variazioni di prezzo, qualsiasi impegno sui prezzi minimi è inadeguato e rischia di vanificare le misure antidumping istituite. Va tuttavia osservato che, sebbene si siano riscontrate sul mercato dell'urea alcune variazioni di prezzi, queste non sono tali da rendere inefficace qualsiasi tipo di impegno. Ciò è inoltre confermato dal fatto che l'impegno offerto da un produttore esportatore bulgaro, oggetto della stessa inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi definitivi ("l'inchiesta originaria"), è in vigore da parecchi mesi senza che siano emerse indicazioni della sua inefficacia. Non esistono pertanto motivi per ritenere che l'impegno offerto dalla Achema sia inefficace.
L'industria comunitaria si è inoltre opposta all'accettazione di un impegno in quanto questa viene accordata in un momento immediatamente successivo all'imposizione di uno specifico dazio antidumping definitivo. Essa ha inoltre sostenuto che l'ultima proposta di impegno non differisce in modo sostanziale dall'offerta precedentemente rifiutata, con la quale la società proponeva di adeguare i prezzi degli altri fertilizzanti da essa esportati nella Comunità ai prezzi di mercato.
Tali argomentazioni sono state respinte, con le motivazioni di cui ai considerando 5 e 6.
L'industria comunitaria ha sostenuto che la Achema fabbrica altri prodotti che possono essere utilizzati per la compensazione incrociata. A tale proposito va osservato che l'offerta di impegno contiene l'obbligo per "la Società", ovvero per la Achema e per tutte le società ad essa collegate, di non stipulare con i suoi acquirenti non collegati alcun tipo di accordo di compensazione. Inoltre, l'impegno proposto è tale che il rischio di compensazione incrociata è molto limitato.
Infine, l'industria comunitaria ha sostenuto che accettare l'impegno di alcuni esportatori rappresenterebbe una immotivata discriminazione rispetto agli altri esportatori oggetto dell'inchiesta originaria, i cui impegni non sono stati accettati.
A tale proposito, va osservato che ogni offerta di impegno deve essere esaminata e valutata singolarmente sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Le offerte di impegno vengono accettate solamente se esse permettono di eliminare il dumping pregiudizievole e se possono essere soggette a controlli. Le offerte della Achema e della società bulgara soddisfano tali requisiti, a differenza degli impegni offerti dalle altre società.
Nessuna delle argomentazioni proposte dall'industria comunitaria modificano la conclusione della Commissione che l'impegno offerto è tale da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping e da limitare concretamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.
B. IMPEGNO (14) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla Achema possa essere accettato perché elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Sulla base degli impegni sui prezzi offerti dalla società, la Commissione conclude che il rischio di elusione è sufficientemente limitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'impegno offerto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 dalla società lituana Joint Stock Company Achema (codice addizionale TARIC A375), nel quadro dell'inchiesta antidumping relativa alle importazione di urea originarie, tra gli altri paesi, della Lituania, viene accettato.
Art. 2
La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione