Decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [notificata con il numero C(2002) 2480] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/602/CECA)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,
Tra il 1995 e il 2001, gli scambi di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti1.
La Comunità ha concluso un altro accordo CECA acciaio con la Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Detto accordo tiene conto dell'andamento delle relazioni tra le parti2.
L'accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove siano state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.
Si devono fornire i mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti.
Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
Per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.
L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
A decorrere dal 1o gennaio 2002, le importazioni dei prodotti contemplati dalla presente decisione sono soggette a licenza in virtù della decisione modificata 2001/932/CECA3. A norma dell'accordo CECA sui prodotti di acciaio, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2002 nella decisione suddetta,
DECIDE:
Art. 1 Campo di applicazione
1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Federazione russa.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell'allegato II.
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 2 Limiti quantitativi
1.
L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato IV. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.
3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1o gennaio 2002 in virtù della decisione modificata 2001/932/CECA della Commissione vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2002 indicati nell'allegato IV.
4. Ai fini della presente decisione e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Art. 3 Regime sospensivo
1. I limiti quantitativi di cui all'allegato IV non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato IV.
Art. 4 Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità russe nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato II.
7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità russe. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità russe della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.
8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.
Art. 5 Statistiche
1. Per i prodotti di acciaio di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.
Art. 6 Elusione
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.
Art. 7 Disposizioni finali
Le eventuali modifiche degli allegati necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con la Federazione russa, di adeguamenti dei limiti quantitativi in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo CECA acciaio con la Federazione russa o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione sono adottate dalla Commissione europea.
Art. 7 bis
Per quanto riguarda l’immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1o maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione della Commissione, è richiesta una licenza di importazione anche se i prodotti di acciaio sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro anteriormente al 1o maggio 2004, la licenza di importazione è concessa automaticamente senza alcun limite quantitativo su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell’ufficio dellaCommissione responsabile per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso un nuovo Stato membro il 1o maggio 2004 o dopo tale data, essi sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione della Commissione.
Art. 8
La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo CECA acciaio sul commercio di alcuni prodotti di acciaio concluso dalla Comunità con la Federazione russa, che prevalgono in caso di conflitto.
Art. 9
La presente decisione entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (2) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.