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Decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio [notificata con il numero C(2002) 2489] (2002/654/CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo, con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

In seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 2001, la Commissione ha avviato negoziati con il governo della Repubblica di Kazakistan da cui è scaturito un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

L'accordo fissa limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004,

DECIDE:

Art. 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo con la Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

2. Il testo dell'accordo(1) è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) Cfr. pag 20 della presente Gazzetta ufficiale.