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Decisione della Commissione del 9 luglio 2002 che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America ("USA") in relazione alle importazioni di senape preparata (2002/604/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 (in appresso: "il regolamento"), che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA1 Il 7 giugno 2001 la Fédération des Industries Condimentaires de France (in appresso: "FICF") ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento.

La FICF sosteneva che le esportazioni comunitarie di senape preparata verso gli USA sono impedite da un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

Il presunto ostacolo agli scambi sarebbe costituito dalla decisione degli USA di applicare la sospensione delle concessioni commerciali imposte sulla senape preparata, a seguito del cosiddetto "caso ormoni", solamente alle esportazioni provenienti da alcuni Stati membri della Comunità (il Regno Unito ne risulta escluso).

La Commissione, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, ha stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Il 1o agosto 2001 è stata pertanto avviata una procedura d'esame3.

B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA (5) L'articolo 1 del regolamento stabilisce che "Il presente regolamento istituisce le procedure della Comunità in materia di politica commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità ai sensi delle norme commerciali internazionali [...] che [...] consentono di: a) [...]; b) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi". Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento prevede che le imprese comunitarie che ritengono di aver "subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo" possano presentare una denuncia per iscritto.

La procedura d'esame ha portato alla conclusione che i presunti effetti negativi sugli scambi non sembrano derivare dall'ostacolo agli scambi menzionato nella denuncia, cioè dalla pratica adottata dagli USA di applicare una revoca selettiva delle concessioni nei confronti di alcuni Stati membri, ma non di tutti (cosiddette "sanzioni selettive"). In effetti, dall'inchiesta non è emersa alcuna prova del fatto che rendere applicabile anche al Regno Unito la sospensione delle concessioni comporterebbe per il denunziante maggiori opportunità di esportazione di senape preparata verso il mercato statunitense. Di conseguenza, nessun effetto negativo sugli scambi, secondo la definizione contenuta nel regolamento, può essere attribuito all'ostacolo agli scambi menzionato nella denuncia, fatta eccezione per gli effetti derivanti dalla sospensione di concessioni autorizzate e applicate a buon diritto dagli USA in virtù dell'accordo dell'OMC. Pertanto, in conformità dell'articolo 11 del regolamento, la procedura d'esame ha dimostrato che non è necessario intraprendere, nell'interesse della Comunità, un'azione specifica nei confronti del presunto ostacolo agli scambi ai sensi del regolamento stesso.

C. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (7) Dalla procedura d'esame non sono emersi elementi di prova sufficienti a dimostrare che è necessario intraprendere, nell'interesse della Comunità, un'azione specifica ai sensi del regolamento per contrastare gli effetti negativi sugli scambi determinati dal presunto ostacolo agli scambi. La procedura d'esame deve pertanto essere chiusa.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiusa la procedura d'esame avviata il 1o agosto 2001 e relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America in relazione alle importazioni di senape preparata.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione