diritto.io

Decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (2002/738/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

La Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori3, ma non hanno ancora completato la procedura di ratifica.

La Comunità ha partecipato attivamente all'elaborazione, iniziata nel 1997, di una convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, assieme agli Stati costieri della regione e ad altre parti interessate. Essa ha firmato questa convenzione durante la conferenza diplomatica svoltasi a Windhoek, in Namibia, il 20 aprile 2001, conformemente alla relativa decisione del Consiglio4.

Vi sono pescatori comunitari che operano nella zona della convenzione. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione regionale per la pesca che questa convenzione intende creare. È pertanto necessario che la Comunità approvi la convenzione,

DECIDE:

Art. 1

La convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale è approvata a norme della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (2) Parere reso il 4 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).