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Decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (2002/761/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con il primo comma, prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

In attesa che entri in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, firmato il 17 giugno 2002 a Lussemburgo a nome della Comunità, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte e la Repubblica libanese, dall'altra.

L'accordo interinale sostituirà le parti pertinenti dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese1 e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Libano2, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.

L'accordo interinale dovrebbe pertanto essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 42, paragrafo 2, dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller