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Decisione della Commissione del 23 agosto 2002 che accetta l'impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (2002/675/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/20002, in particolare l'articolo 8, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA1 Con il regolamento (CE) n. 358/20023, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio(4) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

L'inchiesta ha confermato le conclusioni provvisorie in materia di dumping e pregiudizio relative alle importazioni originarie dei suddetti paesi.

B. IMPEGNO (4) In seguito all'istituzione dei dazi antidumping provvisori, un produttore esportatore ceco che ha collaborato ha offerto un impegno sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995 (il "regolamento di base"). In detto impegno, il produttore esportatore ha offerto di vendere il prodotto in questione a prezzi uguali o superiori, in modo da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a fornire riguardo alle proprie esportazioni nella Comunità, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace sull'impegno. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questo produttore esportatore è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione dell'impegno è limitato.

Alla luce di quanto precede, l'impegno offerto è ritenuto accettabile.

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1514/2002. Questo livello di informazione è necessario anche per consentire alle autorità doganali di accertare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

In caso di violazione, revoca dell'impegno o di una sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È accettato l'impegno offerto dal produttore in appresso elencato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.