Decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002 che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2002/811/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'allegato VII, primo capoverso,
vista la proposta della Commissione,
Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, prima dell'immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato (in seguito denominata "OGM") come tale o come componente di un prodotto, deve essere presentata una notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'OGM deve essere messo in commercio per la prima volta.
Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il notificante deve provvedere affinché il monitoraggio e la relazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM siano effettuati alle condizioni previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della medesima direttiva. La notifica deve pertanto prevedere un piano di monitoraggio che comprenda una proposta sulla durata del piano, ai sensi delle disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
L'allegato VII della direttiva 2001/18/CE dovrebbe essere integrato da note destinate a fornire linee guida dettagliate sugli obiettivi, sui principi generali e sull'elaborazione del piano di monitoraggio di cui al medesimo allegato.
Il comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Ad integrazione delle disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE si applicano le note orientative di cui all'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente F. Hansen