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Decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2002 che modifica la decisione 2001/747/CE relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone (2002/804/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone1 (in appresso denominato "l'accordo") è opportuno modificare la decisione 2001/747/CE2 al fine di autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al funzionamento dell'accordo,

DECIDE:

Art. unico

L'articolo 3 della decisione 2001/747/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 3

1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto e in tutti gli eventuali sottocomitati previsti dall'articolo 8 dell'accordo, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione adotta, previa consultazione del summenzionato comitato speciale, le misure richieste per l'applicazione dell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto è determinata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1."

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen