Decisione del Consiglio del 5 novembre 2002 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento (2002/877/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile.
L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato l'8 agosto 2002.
L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.
Affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Art. 2
L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 3
1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti previe consultazioni con il Brasile a norma del paragrafo 6 del memorandum d'intesa.
2. Qualora il Brasile venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5 del memorandum d'intesa o del suo verbale concordato supplementare, la Commissione ripristina, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93, i contingenti ai livelli applicabili in precedenza.
Art. 4
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen