Decisione del Consiglio dell'11 novembre 2002 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra, sul protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (2002/981/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
È stato negoziato su una base di reciprocità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante determinati prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia1, al fine di migliorare il regime commerciale e risolvere determinati problemi ad essi connessi.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.
È opportuno approvare l'accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra, sul protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Le norme per l'attuazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato su questioni orizzontali riguardanti il commercio di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/933. Si applica l'articolo 4 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di detta decisione è fissato a un mese.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Mikkelsen