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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2002 sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2002/1010/CE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea2,

vista la proposta della Commissione,

A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi.

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilizzato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno.

I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

Art. 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

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Per il Consiglio

Il Presidente

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