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Decisione del Consiglio del 26 novembre 2002 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (2002/969/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Bulgaria e per l'importazione nella Repubblica di Bulgaria dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Comunità.

A tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare ai pesci e ai prodotti della pesca.

Occorre approvare il protocollo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Bendtsen