Decisione del Consiglio del 26 novembre 2002 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (2002/969/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Bulgaria e per l'importazione nella Repubblica di Bulgaria dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Comunità.
A tal fine, occorre aggiungere all'accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare ai pesci e ai prodotti della pesca.
Occorre approvare il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca, all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Bendtsen