diritto.io

Decisione del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (2002/956/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

Fatta salva la raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, riguardante la determinazione di una scala di valutazione comune delle minacce nei confronti di personalità in visita nell'Unione europea3, non esistono una legislazione, norme o manuali dell'Unione europea che disciplinino in generale la protezione delle personalità, sia che si tratti di personalità a livello nazionale sia di personalità comunitarie o straniere.

L'eventualità che si verifichino aggressioni e attentati a dette personalità non può essere esclusa.

La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Le misure di protezione dello Stato membro della visita sono basate unicamente sulle disposizioni di legge vigenti in detto Stato membro e sui pertinenti accordi internazionali.

L'aumento degli spostamenti di personalità all'interno dell'Unione rende necessario predisporre una struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali,

DECIDE:

Art. 1

1. È istituita una rete europea di protezione delle personalità, in seguito denominata "la rete".

2. La rete è composta dei servizi di polizia nazionali e di altri servizi competenti in materia di protezione delle personalità. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto. Le informazioni relative ai punti di contatto nazionali designati, comprese eventuali successive modifiche, sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio, che provvede a farle pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

Art. 2

Ai fini della presente decisione per «personalità» si intende la persona che, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione.

Art. 3

1. Le attività della rete sono promosse dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

2.

Anche gli Stati candidati e l'Europol possono designare un punto di contatto ai fini della loro partecipazione alla rete.

La presidenza esamina, caso per caso, la partecipazione della Commissione e del segretariato generale del Consiglio alle attività della rete di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) e d).

Art. 4

La rete ha i seguenti obiettivi:

  1. a) promuovere lo scambio di informazioni tra i servizi che partecipano alla rete, soprattutto:

    — le informazioni di carattere generale e tecnico e le esperienze in materia di protezione delle personalità,

    — le informazioni sui più opportuni criteri di selezione e di formazione del personale competente dei servizi responsabili della protezione delle personalità;

  2. b) promuovere l'elaborazione di un insieme di buone pratiche comuni per quanto attiene alle attività operative intraprese dai servizi che partecipano alla rete;

  3. c) promuovere il comando reciproco di funzionari dei servizi che partecipano alla rete;

  4. d) consentire ai servizi che partecipano alla rete di scambiarsi informazioni, comunicare ed elaborare opinioni comuni per quanto riguarda:

    — le procedure e le domande di autorizzazione da parte dello Stato membro della visita, per la presenza nel suo territorio dei servizi addetti alla protezione dello Stato richiedente che accompagnano una personalità,

    — i metodi d'intervento congiunto per la prevenzione di aggressioni e di attentati, incluse le modalità di spiegamento di funzionari e risorse,

    — i protocolli sulla priorità stradale da accordare alla personalità protetta negli spostamenti delle delegazioni,

    — la collaborazione con i competenti servizi incaricati dell'applicazione della legge e altri servizi pubblici,

    — le raccomandazioni relative ai mezzi di comunicazione;

  5. e) promuovere lo scambio, conformemente al diritto nazionale, delle informazioni operative tra i punti di contatto o direttamente tra i servizi competenti, in base alle informazioni fornite dai punti di contatto, in merito all'applicazione di misure di sicurezza nei casi in cui la protezione di una personalità debba essere garantita in due o più Stati membri.

  6. f) promuovere i contatti in merito all’applicazione di misure di protezione nei casi in cui la protezione delle personalità debba essere garantita in due o più Stati membri tra le pertinenti autorità responsabili, all’interno di ciascuno Stato membro, di fornire servizi di protezione tra i punti di contatto o direttamente tra i servizi competenti, in base alle informazioni fornite dai punti di contatto.

Art. 5

La rete presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle sue attività. Il Consiglio valuterà le attività della rete ogni tre anni.

Art. 6

La presente decisione ha effetto il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente B. Haarder (2) Parere espresso il 30 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).