Decisione della Commissione del 3 dicembre 2002 che chiude il riesame del regolamento (CE) n. 1601/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India (2002/950/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 1973/20022 in particolare l'articolo 20, sentito il comitato consultivo,
A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO1 Con regolamento (CE) n. 1601/19993, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm (in appresso denominato "il prodotto in esame"), classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India. Tali misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 42,9 %, applicati nei confronti di singoli esportatori con un dazio residuo del 44,4 %.
B. PROCEDIMENTO ATTUALE 1. Domanda di riesame2 Successivamente all'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "il regolamento di base"), da parte di un produttore indiano, Nevatia Steel & Alloys Private Limited (in appresso denominato "Nevatia"), con sede a Bombay. La società in questione ha affermato di non essere legata ad alcun altro esportatore indiano del prodotto interessato. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o aprile 1997 - 31 marzo 1998), ma di averlo fatto successivamente.
2. Apertura del procedimento di riesame accelerato3 La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dalla società indiana interessata e li ha considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999 per quanto riguarda la società interessata e ha iniziato l'inchiesta.
3. Prodotto in esame4 Il prodotto interessato dal presente riesame è uguale a quello considerato dal regolamento (CE) n. 1601/1999, ovvero filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm.
4. Parti interessate (5) La Commissione ha ufficialmente informato la società interessata e il governo indiano dell'apertura del procedimento. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione o richiesta in tal senso.
La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di controllo presso i locali della società interessata.
C. ESITO DELL'INCHIESTA (7) La Commissione ha innanzitutto verificato se la Nevatia avesse effettivamente esportato il prodotto nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
A tale riguardo è stato accertato che la Nevatia non aveva direttamente esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, la Nevatia aveva venduto il prodotto in esame alla Mukand, uno dei produttori esportatori indiani che lo aveva esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale e che per le sue esportazioni nella Comunità era stato sottoposto a misure compensative. La Nevatia ha affermato di non conoscere la destinazione finale dei prodotti venduti alla Mukand e di non poter escludere che alcuni o persino la totalità di essi fossero stati esportati nella Comunità.
Nonostante la scarsa chiarezza sulla possibilità che i prodotti della Nevatia fossero stati o meno esportati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha valutato se si potesse calcolare per la Nevatia un'aliquota di sovvenzione individuale. A tale proposito è stato accertato che la Nevatia non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità o in qualsiasi altro paese nel periodo dell'inchiesta del procedimento di riesame, ovvero dal 1o aprile 1998 al 31 marzo 1999.
La Commissione ha inoltre esaminato se vi fosse un sistema alternativo per calcolare l'aliquota individuale della Nevatia ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base riferendosi ai "migliori dati disponibili". A tale riguardo, si è considerato se utilizzare i dati relativi ad una partita del prodotto esportata nella Comunità dalla Nevatia dopo il periodo dell'inchiesta del presente riesame. Tuttavia, tale partita non poteva in alcun caso fornire una base rappresentativa per la definizione di un'aliquota individuale attendibile, specie perché è stata considerata trascurabile, vale a dire inferiore allo 0,01 % delle vendite complessive di filo d'acciaio durante il periodo dell'inchiesta del riesame. In tali circostanze, non è possibile stabilire per la Nevatia alcuna aliquota individuale per il dazio compensativo.
D. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (11) La Commissione ha informato la società interessata dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali intendeva proporre di chiudere il riesame, dandole un lasso di tempo ragionevole per presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni che potessero modificare la proposta di chiudere il riesame.
Di conseguenza, si conferma che per la Nevatia non è possibile definire alcuna aliquota individuale per il dazio compensativo ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base. Occorre pertanto chiudere il riesame accelerato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È chiuso il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1601/1999 concernente le importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originarie dell'India.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione