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Decisione della Commissione del 3 dicembre 2002 che chiude il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India (2002/951/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 (in appresso il "regolamento di base"), modificato dal regolamento (CE) n. 1973/20022, in particolare l'articolo 20, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA PRECEDENTE1 Con regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CE) n. 164/20024, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (in appresso denominato "il prodotto in questione") classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 35,4 % nei confronti dei singoli esportatori, con un dazio residuo del 48,8 %.

B. PROCEDURA IN CORSO 1. Domanda di riesame2 Dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999, a norma dell'articolo 20 del regolamento di base, da un produttore indiano, Garg Sales Co. PVT Ltd (il richiedente). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in questione in India e di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale in caso di riscontro di pratiche di dumping.

2. Apertura di un riesame accelerato3 La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 per quanto riguarda la società in questione e ha avviato un'inchiesta.

3. Omessa collaborazione del produttore esportatore4 Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, senza tuttavia ricevere alcuna risposta entro il termine fissato a tal fine. Il richiedente non ha neppure chiesto una proroga di tale termine. Tenuto conto della situazione, la Commissione lo ha informato della propria intenzione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame senza esaminare oltre la sua richiesta di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale. Al richiedente sono stati concessi dieci giorni per presentare le sue osservazioni. Non sono pervenute osservazioni del richiedente in merito all'intenzione della Commissione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame.

Si conclude pertanto che, non rispondendo al questionario inviato dalla Commissione, Garg Sales Co. PVT Ltd non abbia collaborato all'inchiesta. Occorre quindi chiudere il riesame accelerato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiuso il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 riguardante le importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, originarie dell'India.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione