Decisione del Consiglio del 9 dicembre 2002 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005 (2002/1007/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé1, la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
In seguito a tali negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo.
In virtù di detto protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005.
Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1o giugno 2002.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2005.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
>SPAZIO PER TABELLA>
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Art. 3
Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 20012.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente H. C. Schmidt