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Decisione 2003/663/PESC del Consiglio del 10 dicembre 2002 relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea1.

L'articolo 8, paragrafo 3, di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina accordi sulla loro partecipazione all'EUPM.

Tali accordi dovrebbero essere approvati,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati a nome dell'Unione europea gli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002. Per il Consiglio Il presidente P. S. Møller