Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina (2002/1001/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1, prevede che gli scambi di taluni prodotti siderurgici siano disciplinati da un accordo specifico.
Il precedente accordo bilaterale tra la CECA e il governo ucraino sul commercio di taluni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001.
Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo e non hanno ancora concluso le trattative al riguardo.
Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea (CE) ha assunto gli impegni internazionali della CECA; di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale della CE.
I limiti quantitativi per l'anno 2002 sono stati fissati dalla decisione 2001/933/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 20012.
In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per l'anno 2003.
Il Parlamento ucraino ha varato una legge che impone un'imposta di 30 EUR/t sulle esportazioni di rottami di ferro, da applicarsi dal 1o gennaio 2003. Tale imposta costituirà un ostacolo al libero commercio di rottami di ferro e rischia di limitare seriamente, se non di bloccare, le esportazioni di tale materiale, penalizzando l'industria siderurgica della Comunità e ripercuotendosi negativamente sul mercato comunitario di rottami di ferro. Risulta pertanto opportuno ridurre i limiti quantitativi per il 2003 del 30 % rispetto a quelli fissati per il 2002, in attesa di una soluzione soddisfacente del problema e della conclusione delle trattative per il nuovo accordo,
DECIDE:
Art. 1
Durante il periodo menzionato all'allegato I, le importazioni nella Comunità europea dei prodotti siderurgici di cui all'allegato II, originari dell'Ucraina, sono soggette a licenza. Quest'ultima è concessa unicamente entro i limiti definiti all'articolo 2.
Art. 2
Le importazioni sono autorizzate, per ciascun gruppo di prodotti, per tutta la Comunità, fino ai quantitativi indicati nell'allegato I.
Il periodo di validità della licenza d'importazione è fissato a quattro mesi. Le licenze non utilizzate o parzialmente utilizzate possono essere rinnovate per due mesi.
Art. 3
Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le regole concordate con il Comitato di collegamento acciaio e ne informano immediatamente la Commissione. Quest'ultima informa periodicamente gli Stati membri in merito all'utilizzazione dei quantitativi.
Gli Stati membri e la Commissione coordinano la loro attività al fine di garantire che detti quantitativi non siano oltrepassati.
Art. 4
All'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi di alcuni prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la presente decisione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente L. Espersen