Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2003/106/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.
Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Rotterdam l'11 settembre 1998.
La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.
La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale.
A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.
Il 28 gennaio 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi(3).
La Comunità può pertanto approvare la convenzione,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre 1998, è approvata a nome della Comunità europea.
Il testo della convenzione è riportato nell'allegato A.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione.
2. La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione depositano nel contempo la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La presidente L. Espersen (2) Parere del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.