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Decisione 2003/157/PESC del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea1.

L'articolo 8, paragrafo 3, di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Repubblica di Polonia un accordo sulla sua partecipazione all'EUPM.

Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente L. Espersen