Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (2003/254/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
La Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti d'America, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.
Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.
Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2003, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Art. 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel