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Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2003 che sospende gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (2003/57/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

A norma dell'articolo 16 dell'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America1, in seguito denominato "l'accordo", una parte può sospendere gli obblighi che le incombono ai sensi di un allegato settoriale.

Gli Stati Uniti d'America sono venuti meno agli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le procedure cui conformarsi per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità.

Ciò ha comportato, per gli organismi di valutazione della conformità designati o in corso di designazione da parte delle autorità designatrici degli Stati membri, l'impossibilità di essere valutati, controllati e riconosciuti come previsto dall'accordo.

Di conseguenza, la Comunità ha registrato una riduzione dell'accesso al mercato per quanto riguarda la valutazione di conformità per i prodotti contemplati dall'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica.

Si è ritenuto inoltre che gli Stati Uniti non abbiano garantito che la loro autorità giuridica e regolamentare rimanesse in grado di dare attuazione alle disposizioni dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica, in particolare per quanto riguarda il fatto che l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) deve affidare alle autorità designatrici degli Stati membri lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco presso gli organismi di valutazione della conformità situati nei rispettivi territori.

La Comunità e gli Stati Uniti, a norma dell'articolo 2, terza frase dell'accordo, hanno tenuto numerose consultazioni senza pervenire a una soluzione soddisfacente.

La Commissione proseguirà le consultazioni con gli Stati Uniti a norma dell'accordo, onde garantire che venga data attuazione all'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica ai sensi delle disposizioni ivi contenute,

DECIDE:

Art. 1

Gli obblighi che incombono alla Comunità ai sensi dell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sono sospesi nella loro totalità.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a inviare, a nome della Comunità, la nota in allegato agli Stati Uniti d'America.

Art. 3

Entro tre anni dalla data di trasmissione agli Stati Uniti della nota di cui all'articolo 2, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento delle consultazioni con gli Stati Uniti e, se opportuno, una proposta di decisione del Consiglio che abroghi la presente decisione.

Art. 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis