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Decisione della Commissione del 22 gennaio 2003 recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia (2003/119/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/20022, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/20024, in particolare l'articolo 13, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE1 Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping5 e di un procedimento antisovvenzioni6 relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico ("prodotto in esame") originario della Norvegia.

Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/977 e (CE) n. 1891/978 del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

Contemporaneamente la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE9, modificata da ultimo dalla decisione 2002/743/CE10 gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del prodotto in esame esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio11, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/200212, in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. NUOVI ESPORTATORI, CAMBIAMENTI DELLA RAGIONE SOCIALE E RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO 1. Nuovo esportatore5 Dopo l'iniziale istituzione del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi, alcune società norvegesi si sono manifestate alla Commissione sostenendo di essere nuovi esportatori e hanno chiesto, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, di essere esentate anch'esse dai dazi.

Tre di questi esportatori, la Vestmar AS, la Gaia Seafood AS e la Polar Quality AS, hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto in esame verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta in base alla quale sono stati imposti il dazio antidumping e il dazio compensativo vigenti.

Tali società hanno inoltre dimostrato di non essere collegate ad alcuna delle imprese in Norvegia soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo. Hanno altresì fornito prove del fatto che avevano assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.

Le società hanno offerto impegni identici a quelli già accettati da altre società norvegesi che esportano salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia, accettando tra l'altro di rispettare i prezzi minimi fissati e a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità.

Le offerte sono giudicate accettabili, poiché gli impegni offerti dalle società in questione possono essere controllati dalla Commissione come quelli già in vigore ed eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Le società sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione degli impegni da esse assunti.

Sebbene i dazi antidumping e i dazi compensativi siano attualmente oggetto di un riesame intermedio, i nomi della Vestmar AS, della Gaia Seafood AS e della Polar Quality AS vanno comunque aggiunti all'elenco delle società i cui impegni sono accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

2. Cambiamenti della ragione sociale11 Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Polar Seafood Norway AS (impegno n. 1/11, codice addizionale TARIC 8109), ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore ha chiesto pertanto che il suo nome sia sostituito da quello della Mesan Holding AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

Un'altra società norvegese il cui impegno era stato accettato, la Fjord Seafood Midt-Norge AS (numero dell'impegno 1/101, codice addizionale TARIC 8207) ha comunicato alla Commissione la sua nuova ragione sociale, Fjord Seafood Norway AS, chiedendo che venisse modificato in tal senso l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE. La società ha informato inoltre la Commissione della sua fusione con una società collegata, la Fjord Seafood Måløy AS (numero dell'impegno 1/62, codice addizionale TARIC 8304), chiedendo che il nome di quest'ultima, il cui impegno non era più appropriato, fosse depennato dal suddetto elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

Le richieste sono state esaminate e giudicate tutte accettabili, poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.

Occorre quindi sostituire le ragioni sociali dell'Arctic Group International e della Fjord Seafood Midt-Norge AS con Arctic Group Maritime AS e Fjord Seafood Norway AS nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati, allegato alla decisione 97/634/CE, e depennare dall'elenco la Fjord Seafood Måløy AS.

3. Ritiro volontario di un impegno (15) Una volta mutata la sua configurazione commerciale, la Nova Sea AS (impegno n. 1/180, codice addizionale TARIC 8294) ha informato la Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Il nome di questa società è stato quindi depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

C. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE (16) In considerazione di quanto precede, occorre modificare di conseguenza l'allegato della decisione 97/634/CE, in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

Il comitato consultivo è stato consultato su tutti i cambiamenti e le modifiche sopra indicati e non ha sollevato obiezioni.

A fini di chiarezza viene pubblicata in appresso una versione aggiornata dell'allegato della decisione 97/634/CE, con l'elenco di tutti gli esportatori i cui impegni sono attualmente in vigore.

Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio ha concesso, con regolamento (CE) n. 321/2003(13) un'esenzione dai dazi antidumping e antisovvenzioni alla Vestmar AS, alla Gaia Seafood AS e alla Polar Quality AS, ha cambiato le ragioni sociali dell'Arctic Group International e della Fjord Seafood Midt-Norge AS ribattezzandole, rispettivamente, Arctic Group Maritime AS e Fjord Seafood Norway AS, e ha revocato l'esenzione dai dazi antidumping e antisovvenzioni depennando la Fjord Seafood Måløy AS e la Timar Seafood AS, modificando l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999,

DECIDE:

Art. 1

Gli impegni offerti dalla Vestmar AS, dalla Gaia Seafood AS e dalla Polar Quality AS in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia sono accettati.

Art. 2

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (13) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.