Decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali - PECA (2003/95/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione1,
Il 1o febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra2.
L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.
L'articolo 114, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al comitato di associazione i suoi poteri.
L'articolo 2 della decisione 1999/144/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 21 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra3, prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del consiglio di associazione e del comitato di associazione.
L'articolo 14 della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 22 febbraio 1999, relativa al suo regolamento interno4, prevede che il comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.
Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il 26 novembre 2002 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.
Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.
Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.
Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "il protocollo") nonché la dichiarazione allegata al suo atto finale.
Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo atto finale è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo(5).
Art. 3
1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:
a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c), del protocollo;
b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas.
2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la posizione che la Comunità adotterà in sede di consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:
a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;
b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;
c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11 del protocollo;
d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.
3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (5) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.