Decisione del Consiglio del 7 marzo 2003 riguardante l'utilizzo di interessi del Fondo europeo di sviluppo per il finanziamento dei costi legati all'attuazione del sistema internalizzato di gestione dei singoli esperti che lavorano nei paesi ACP e nei paesi e territori d'oltremare (2003/175/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,
vista la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 19891 e modificata dall'accordo di Maurizio firmato il 4 novembre 19952,
visto l'accordo interno del 19 febbraio 1985 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità3, in prosieguo denominato "l'accordo interinale relativo al 6o FES", in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
visto l'accordo interno del 16 luglio 1990 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CE, in prosieguo denominato "accordo interno relativo al 7o FES"4, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
visto l'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE5, in prosieguo denominato"accordo interno relativo all'8o FES", in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Dal 1o gennaio 2003, la Commissione non affida più la gestione dei singoli esperti che lavorano nei paesi ACP e nei paesi e territori d'oltremare ad entità esterne di diritto privato.
Le risorse finanziarie necessarie dovrebbero provenire dagli interessi maturati sui fondi depositati nel quadro dei diversi Fondi europei di sviluppo (FES) ed attualmente disponibili nella tesoreria generale del FES, conformemente alle disposizioni degli accordi interni relativi al 6o, al 7o e all'8o FES,
DECIDE:
Art. 1
È prelevato dalla tesoreria generale del Fondo europeo di sviluppo (FES) un importo di 2700000 EUR sugli interessi maturati sui fondi depositati nel quadro dei diversi FES, per finanziare i costi relativi all'internalizzazione del nuovo dispositivo di gestione dei singoli esperti che operano a favore dei paesi ACP e dei paesi e territori d'oltremare per un periodo di quattro anni successivo alla data di adozione della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis