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Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza del 10 marzo 2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2003/497/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo comma,

vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, concernente la partecipazione di paesi terzi,

L'articolo 8, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che:

- i membri europei dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) non appartenenti all'Unione europea partecipino all'operazione se lo desiderano,

- i paesi che sono stati invitati dal Consiglio europeo di Copenaghen a diventare Stati membri siano invitati a partecipare all'operazione, secondo le modalità convenute,

- i partner potenziali possano essere invitati anch'essi a partecipare all'operazione.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'azione comune, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico di sicurezza (CPS) ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

Su richiesta del CPS e su incarico dell'EUMC, il comandante dell'operazione dell'Unione europea e il comandante della forza dell'Unione europea hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi.

L'EUMC ha approvato il 6 marzo 2003 la raccomandazione del comandante dell'operazione relativa ai contributi degli Stati terzi e ha trasmesso nella stessa data al CPS la sua raccomandazione di accogliere tali contributi di Stati terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Islanda

Lettonia

Lituania

Norvegia

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Turchia.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente T. Paraskevopoulos