Decisione della Commissione dell'11 marzo 2003 che istituisce un European Community Energy Star Board (2003/168/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
In osservanza del regolamento (CE) n. 2422/2001, la Commissione deve istituire un European Community Energy Star Board (in appresso, "ECESB") incaricato dello svolgimento del programma comunitario Energy Star, come definito nell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio2.
L'ECESB deve essere composto da rappresentanti nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2422/2001, e dalle parti interessate elencate indicativamente nello stesso regolamento,
DECIDE:
Art. 1
È istituito con il presente atto l'European Community Energy Star Board (ECESB).
Art. 2
1. La presidenza dell'ECESB spetterà alla Commissione, rappresentata dalla direzione generale dell'Energia e dei trasporti.
2.
L'elenco indicativo dei rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2422/2001 sarà conforme alla parte A dell'allegato.
Come indicato nell'allegato, se è designato più di un rappresentante nazionale, il rappresentante incaricato dallo Stato membro assumerà il ruolo di "coordinatore".
3. L'elenco indicativo delle parti interessate di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2422/2001 sarà conforme alla parte B dell'allegato.
4. Al fine di garantire l'equa partecipazione di tutte le parti interessate, nel rispetto di ciascun gruppo di prodotti di apparecchiature per ufficio, la presidenza potrà adattare detto elenco secondo necessità.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente