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Decisione 2003/202/PESC del Consiglio del 18 marzo 2003 relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2 e l'articolo 25,

vista l'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, in particolare l'articolo 3,

Il presidente Trajkovski e il segretario generale/alto rappresentante hanno proceduto ad uno scambio di lettere ed il presidente Trajkovski ha inviato un'altra lettera in data 13 marzo, nella quale si invita l'Unione europea ad avviare un'operazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il 7 febbraio 2003 il Consiglio ha deciso di nominare il comandante dell'operazione e il comandante della forza e di fissare la sede del comando operativo della forza dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il 18 febbraio 2003 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha deciso di costituire un comitato dei contributori per l'operazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il regime permanente delle relazioni UE-NATO è stato completato e si è proceduto ad uno scambio di lettere con la NATO sulla messa a disposizione dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di mezzi e capacità della NATO.

Il Consiglio ha approvato in data 18 marzo 2003 il piano operativo presentato dal CPS alla luce del parere militare associato.

Il Consiglio atlantico ha deciso di porre fine alla sua operazione "Allied Harmony" nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 31 marzo 2003.

I negoziati in corso del SOFA con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia saranno prevedibilmente ultimati prima della fine dell'operazione della NATO.

Conformemente all'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Art. 1

L'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inizio il 31 marzo 2003.

Art. 2

Il comandante dell'operazione è autorizzato, con effetto immediato, a dare l'ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere al dispiegamento delle forze, prima del trasferimento di autorità in seguito al loro arrivo sul teatro operativo, nonché all'esecuzione della missione.

Art. 3

La durata prevista dell'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è di sei mesi. Sulla scorta del parere dell'EUMC il comitato politico e di sicurezza, basandosi sui pareri del comandante dell'operazione e tenendo conto del parere del comitato dei contributori, sottopone al Consiglio la raccomandazione relativa alla cessazione dell'operazione. Ciò farà seguito ad una valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou