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Decisione del Consiglio del 19 maggio 2003 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Bulgaria (2003/396/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha stabilito che il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione.

Il Consiglio europeo di Copenaghen ha dichiarato che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles e in funzione degli ulteriori progressi nel rispetto dei criteri di adesione, avrebbe perseguito l'obiettivo di accogliere la Bulgaria quale membro dell'Unione europea nel 2007 e ha approvato la comunicazione della Commissione su un tracciato per la Bulgaria, comprese le proposte volte ad aumentare considerevolmente l'aiuto di preadesione. Il livello elevato di finanziamento messo a disposizione avrebbe dovuto essere utilizzato in modo flessibile e destinato alle priorità individuate, anche in settori chiave quali la giustizia e gli affari interni. I partenariati per l'adesione riveduti da presentare l'anno successivo avrebbero fornito ulteriori orientamenti per il lavoro di preadesione.

A norma del regolamento (CE) n. 622/98, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nei singoli partenariati per l'adesione man mano che vengono presentati ai singoli paesi candidati, nonché in merito ai successivi adeguamenti significativi ad essi applicabili.

L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare al rispetto degli obblighi previsti dagli accordi europei e ai progressi compiuti verso il raggiungimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso in merito a qualsiasi aiuto di preadesione.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso che l'attuazione del partenariato per l'adesione e i progressi compiuti nell'adozione dell'acquis verranno esaminati dagli organi dell'accordo europeo.

La relazione periodica della Commissione per il 2002 contiene un'analisi obiettiva dei preparativi della Bulgaria per l'adesione e individua una serie di settori prioritari di ulteriore intervento.

La Bulgaria deve predisporre le strutture giuridiche e amministrative necessarie per la programmazione, il coordinamento, la gestione, il controllo e la valutazione dei fondi preadesione della CE,

DECIDE:

Art. 1

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 622/98, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Bulgaria sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Art. 2

L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi dell'accordo europeo e dai competenti organi del Consiglio in base alle relazioni periodiche della Commissione al Consiglio.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou