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Decisione del Consiglio del 19 maggio 2003 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Turchia (2003/398/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio europeo di Copenaghen ha rammentato la decisione presa a Helsinki nel 1999 secondo la quale la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati, rallegrandosi vivamente per i progressi importanti compiuti dalla Turchia verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen, in particolare tramite i recenti pacchetti legislativi e le successive misure di attuazione che riguardano numerose priorità fondamentali specificate nel partenariato per l'adesione.

Il Consiglio di Copenaghen ha deciso che la strategia di adesione per la Turchia sarebbe stata rafforzata al fine di assistere la Turchia nel processo di adesione all'Unione europea, invitando la Commissione a presentare una proposta relativa ad un partenariato per l'adesione riveduto.

A norma del regolamento (CE) n. 390/2001, il Consiglio decide a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché in seguito ai successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili.

L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare ai progressi compiuti verso il raggiungimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso in merito a qualsiasi aiuto di preadesione.

Il Consiglio di associazione CE-Turchia ha deciso che l'attuazione del partenariato per l'adesione della Turchia verrà opportunamente esaminata dagli organi dell'accordo di associazione.

La relazione periodica della Commissione per il 2002 ha presentato un'analisi obiettiva dei preparativi della Turchia per l'adesione e ha individuato una serie di settori prioritari di ulteriore intervento.

Per prepararsi all'adesione, la Turchia dovrebbe elaborare un programma nazionale per l'adozione dell'acquis, stabilendo le scadenze per la realizzazione delle priorità e degli obiettivi intermedi fissati nel partenariato per l'adesione,

DECIDE:

Art. 1

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2001, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Turchia sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

Art. 2

L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi dell'accordo di associazione e dai competenti organi del Consiglio in base alle relazioni periodiche della Commissione al Consiglio.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou