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Decisione della Commissione del 20 maggio 2003 relativo alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dalla Repubblica di Colombia in materia di importazioni di autoveicoli (2003/421/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "il regolamento")1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

Il 7 luglio 2000 la Volkswagen AG ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.

La Volkswagen AG asseriva che le esportazioni comunitarie di autoveicoli verso la Repubblica di Colombia sono soggette ad un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

Il presunto ostacolo agli scambi sarebbe costituito dalla legislazione fiscale colombiana (modificata) del 1996 (Estatuto Tributario), che opera una distinzione tra i veicoli assemblati o prodotti in Colombia e i veicoli assemblati o prodotti all'estero ai fini dell'applicazione dell'IVA. La legislazione colombiana applica ai veicoli di cilindrata fino a 1400 cc prodotti o assemblati in Colombia un'aliquota IVA del 20 %, mentre i veicoli importati sono assoggettati ad un'aliquota del 35 %.

La Commissione ha deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Pertanto, il 18 agosto 20003 essa ha aperto una procedura di esame.

Dall'inchiesta sono emerse prove sufficienti per stabilire che:

- la Repubblica di Colombia sta contravvenendo agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994. Pertanto, la pratica contestata dal denunciante costituirebbe un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento,

- il summenzionato regime IVA discriminatorio applicato dalla Colombia agli autoveicoli importati causa effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

In seguito alla procedura di esame, si è ritenuto quindi necessario, nell'interesse della Comunità, adottare alcune misure per eliminare gli effetti negativi sugli scambi causati dagli ostacoli agli scambi mantenuti dalla Colombia.

Per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, si è ritenuto opportuno valutare insieme alla Colombia l'ipotesi di giungere ad una soluzione amichevole, considerando anche l'attuale difficile situazione politica ed economica in Colombia.

Nel dicembre 2001, la Commissione europea e la Colombia hanno raggiunto un accordo in base al quale la Colombia si impegnava a non aumentare l'attuale differenziale di imposta applicato agli autoveicoli di cilindrata fino a 1400 cc e ad abolire tale differenziale entro il 1o luglio 2005. A tali condizioni, la Commissione si è impegnata a non avviare una procedura OMC di composizione delle controversie in relazione alle misure coperte dell'inchiesta promossa ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi. L'accordo stabiliva inoltre che esso non recava pregiudizio alla posizione giuridica della Comunità europea e della Colombia.

L'accordo prevedeva che la Commissione avrebbe sospeso la procedura di esame in questione subito dopo l'adozione, da parte del parlamento colombiano, della relativa normativa di attuazione.

Il 20 maggio 2002 il governo colombiano ha presentato al parlamento colombiano un progetto di legge che prevedeva la graduale eliminazione del differenziale IVA. Il progetto è stato adottato il 27 dicembre 2002.

La procedura di esame dovrebbe pertanto essere sospesa.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È sospesa la procedura di esame avviata il 18 agosto 2000 concernente gli ostacoli agli scambi, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dalla Repubblica di Colombia in materia di importazioni di autoveicoli.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione