diritto.io

Decisione della Commissione del 22 maggio 2003 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India (2003/371/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/20022, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Il 17 maggio 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di compact disc registrabili (in appresso "CD-R") originari dell'India.

Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nell'aprile 2002 dal comitato dei produttori europei di CD (CECMA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di CD-R. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

Sono attualmente in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan [regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio4]. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5 lo stesso giorno dell'apertura del procedimento antidumping di cui al considerando 1, è stato aperto un procedimento antisovvenzioni parallelo relativo alle importazioni nella Comunità del medesimo prodotto originario dell'India.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il richiedente e gli altri produttori comunitari noti, il produttore esportatore, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dell'India. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

Il produttore esportatore indiano, il richiedente ed altri produttori comunitari, importatori, associazioni di consumatori e fornitori hanno reso note le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Alcune parti hanno asserito che i produttori comunitari richiedenti non soddisfacevano i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "il regolamento di base") e che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata. A tale riguardo, va sottolineato che le verifiche preliminari di legge hanno dimostrato il rispetto di entrambe le soglie - rispettivamente del 25 % e del 50 % - fissate dall'articolo 5, paragrafo 4, e pertanto è stato possibile avviare l'inchiesta.

La Commissione ha raccolto, attraverso questionari inviati a tutte le parti note, e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttore esportatore in India - Moser Baer India Ltd, New Delhi, India b) Produttori comunitari - Computer Support Italcard SRL, Milano, Italia - CDA Datenträger Albrechts GmbH, Albrechts, Germania - CPO Magnetic Products BV, Oosterhout, Paesi Bassi - Fuji Magnetics GmbH, Kleve, Germania - Mitsui Advanced Media SA, Ensisheim, Francia - MPO Media SAS, Averton, Francia - TDK Recording Media Europe SA, Bascharage, Lussemburgo - Prime Disc Technologies GmbH, Wiesbaden, Germania - IMAG Optical Storage Ltd, Limerick, Irlanda - Multimedia Info-Tech Ltd, Belfast, Irlanda del Nord c) Fornitori nella Comunità - Bayer AG, Leverkusen, Germania - Steag Hamatech, Sternenfels, Germania (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2002 (in appresso "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del periodo dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (9) Il prodotto in questione sono i compact disc registrabili (CD-R), attualmente classificabili al codice NC ex 8523 90 00.

Un CD-R è un disco di policarbonato ricoperto di una sostanza colorante, da uno strato di materiale riflettente quale oro o argento e da uno strato protettivo. Poiché è possibile registrare su tale tipo di disco una sola volta, esso viene denominato "WORM" (Write Once Read Many). Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o musica. La registrazione avviene esponendo lo strato di colorante ad un raggio laser infrarosso all'interno di un registratore di CD-R (masterizzatore).

I CD-R possono essere distinti in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati oppure CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di materiale riflettente (in genere argento) e al fatto che il CD-R sia o stampato o meno.

Il prodotto è inoltre venduto in diverse qualità ed è presentato sul mercato con diversi tipi di condizionamento, dei quali i più diffusi sono i contenitori per CD normali o sottili contenenti un CD-R, "pile" da 10 a 100 CD-R su un perno e imballati in plastica termocontrattile, scatole metalliche da 10 a 100 CD-R, buste contenenti un CD-R imballato in cellofan, copertine di cartone o carta, ecc.

Il fatto che gli usi specifici e la qualità dei vari tipi di CD-R venduti possano differire non comporta differenze significative nelle caratteristiche fisiche di base dei vari tipi. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile (11) Dall'inchiesta è emerso che i CD-R prodotti e venduti sul mercato indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base ed applicazioni simili. Analogamente, i CD-R fabbricati dal richiedente e da altri produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base ed applicazioni simili a quelle dei CD-R esportati nella Comunità dal paese in questione.

Pertanto, i CD-R venduti sul mercato indiano ed esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING (13) Dall'inchiesta è emerso che Moser Baer India Ltd è l'unico produttore esportatore indiano del prodotto in questione.

1. Valore normale (14) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha prima esaminato se le vendite di CD-R effettuate sul mercato interno dall'unico produttore esportatore ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione nella Comunità.

È risultato che durante il periodo dell'inchiesta il produttore esportatore aveva effettuato sul mercato interno vendite rappresentative di CD-R.

La Commissione ha considerato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e quelli esportati, che avevano caratteristiche simili in termini di capacità di memoria, stratificazione metallica, stampaggio, qualità e utilizzi, come prodotti direttamente comparabili.

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume complessivo delle vendite del tipo in questione sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato nella Comunità.

La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il periodo dell'inchiesta. Per i tipi per i quali oltre l'80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno.

Per tutti i tipi esportati nella Comunità, le vendite effettuate sul mercato interno sono risultate effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato calcolato, pertanto, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato indiano durante il periodo dell'inchiesta, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

All'occorrenza, i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione (21) Poiché alcune esportazioni del prodotto in esame sono state effettuate dal produttore esportatore direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione.

Il produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame anche a soggetti collegati nella Comunità. Per queste esportazioni il prezzo è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. A tal fine, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi dazi e tasse, sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un adeguato margine di profitto, in modo da stabilire un prezzo all'esportazione attendibile.

3. Confronto (23) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per il produttore esportatore è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. A questo proposito sono stati pertanto concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito e commissioni.

Il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento specifico per le differenze relative allo stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. La società ha affermato che il suo mercato interno è costituito essenzialmente da distributori e dettaglianti, mentre sul mercato di esportazione le vendite vengono effettuate da produttori di materiale originario (Original Equipment Manufacturers - OEM) o attraverso distributori. Tenuto conto della mancanza di dettaglianti sul mercato di esportazione, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento relativo ai prezzi di vendita ai dettaglianti, pari alla media ponderata della differenza tra i prezzi di vendita ai dettaglianti e quelli praticati ai distributori sul mercato interno.

Si osserva che il produttore esportatore non ha chiesto un adeguamento relativo alle vendite OEM. Inoltre, per le vendite effettuate sul mercato interno a dettaglianti e a distributori, egli non ha dimostrato alcuna differenza tra le funzioni del venditore in grado di influire sul confronto tra prezzi all'esportazione e valore normale. Ma l'inchiesta ha soprattutto dimostrato che la stragrande maggioranza delle sue esportazioni nella Comunità riguardava vendite OEM, inesistenti sul mercato interno. La maggior parte delle vendite effettuate sul mercato interno era destinata a distributori, e solo una piccola percentuale a dettaglianti. La richiesta di un adeguamento a livello di stadio commerciale poggia pertanto sulla supposizione che il livello di distribuzione sul mercato interno sia comparabile al livello delle vendite OEM sul mercato di esportazione. Alla luce delle conclusioni di cui al considerando 27, si è deciso di non approfondire la questione, e non è stato pertanto concesso alcun adeguamento per tener conto delle presunte differenze inerenti allo stadio commerciale.

4. Margine di dumping (26) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto è stato confrontato con il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto.

Dal calcolo non è risultato alcun dumping per Moser Baer India Ltd. Trattandosi dell'unico produttore esportatore indiano, e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che il procedimento antidumping relativo ai CD-R originari dell'India deve essere chiuso senza l'istituzione di misure.

D. PREGIUDIZIO (28) Alla luce delle conclusioni sul dumping, non si è ritenuto necessario esaminare i risultati dell'inchiesta in merito a pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, poiché tale esame non avrebbe modificato le conclusioni.

E. CONCLUSIONI (29) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere il procedimento antidumping ed è stato concesso loro un termine entro il quale poter presentare osservazioni in base a quanto comunicato. Le osservazioni presentate in seguito alla comunicazione non hanno tuttavia fornito elementi nuovi che potessero incidere sulle conclusioni summenzionate.

In particolare, il CECMA ha dichiarato l'esistenza di una particolare situazione di mercato che giustificava la costruzione del valore normale, poiché le vendite sul mercato interno non consentivano un equo confronto dato che l'unico produttore esportatore gestisce un'unità orientata all'esportazione che ha ricevuto sovvenzioni compensabili. Esso ha affermato inoltre che la "strategia" del produttore esportatore, che consiste nel vendere soltanto CD-R di modesta qualità sul mercato interno, dev'essere considerata come una particolare situazione di mercato.

Come indicato ai considerandi da14 a 20, dall'inchiesta è emerso che le vendite sul mercato interno erano sufficientemente rappresentative ed erano state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Si è tenuto conto della qualità dei CD-R nel confronto tra i tipi di prodotto venduti sul mercato interno e i tipi esportati. Non si è riscontrata alcuna particolare situazione di mercato che potesse giustificare la costruzione del valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esistenza di eventuali sovvenzioni compensabili è oggetto dell'inchiesta antisovvenzioni parallela e non ha inciso sulla determinazione del valore normale.

Alla luce delle risultanze suesposte, la Commissione ritiene che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di CD-R originari dell'India debba essere chiuso,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di compact disc registrabili (CD-R) attualmente classificabili al codice NC ex 8523 90 00, originari dell'India.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione