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Decisione 2003/662/PESC del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1.

L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

In seguito alla decisione del Consiglio del 18 marzo 2003 che autorizzava il segretario generale/alto rappresentante ad avviare i negoziati, il segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys