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Decisione del Consiglio del 2 giugno 2003 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, e ne autorizza l'applicazione provvisoria (2003/453/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato per conto della Comunità europea un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam ("accordo").

L'accordo è stato siglato il 15 febbraio 2003.

Con riserva di trattamento specifico ed affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, è opportuno applicare l'accordo su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale.

Occorre firmare l'accordo a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento1 e su altri provvedimenti di liberalizzazione del mercato, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento con il Vietnam, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 15 aprile 2003 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

1. Gli aumenti dei contingenti fino ai livelli indicati nell'allegato 2 dell'accordo verranno realizzati annualmente previa attuazione da parte del Vietnam degli obblighi previsti a norma dei paragrafi 3, 4, 8 e 10 dell'articolo 3 dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

2. Qualora il Vietnam venga meno agli obblighi che gli incombono a norma dei paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 dell'articolo 3 di tale accordo nel 2003, i contingenti per il 2003 verranno ridotti fino ai livelli indicati nell'allegato 2, colonna 3. Qualora il Vietnam venga meno a tali obblighi negli anni 2004 o 2005, ai suddetti livelli verrà applicato un tasso di incremento annuo del 3 %. In tal caso, eventuali quantitativi già spediti che risultino superiori ai livelli dei contingenti ricalcolati come sopra saranno detratti dai contingenti degli anni successivi.

3. La decisione di dare attuazione alle disposizioni del paragrafo 2 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi2.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente K. Stefanis