Decisione della Commissione dell'11 giugno 2003 che istituisce un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti (2003/425/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
È necessario garantire un livello elevato ed uniforme di protezione dei cittadini europei in tutti i modi di trasporto e attuare una strategia per ridurre il numero degli incidenti. Lo svolgimento di inchieste tecniche indipendenti sugli inconvenienti e sugli incidenti rappresenta uno dei mezzi per migliorare la sicurezza, dato che ne verrebbero individuate le cause permettendo così di evitare i sinistri.
Le inchieste sulle cause degli incidenti non devono riguardare il risarcimento dei danni da essi provocati o l'accertamento delle responsabilità. Queste inchieste dovranno quindi essere indipendenti da quelle svolte dalle autorità giudiziarie, dalle società assicuratrici, dal settore, dagli operatori e dalle autorità regolatrici o da qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero essere incompatibili con il compito affidato all'ente o all'organismo che effettua l'inchiesta.
Nel Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"(1), la Commissione indica che si avverte sempre più l'esigenza di inchieste tecniche indipendenti, che stabiliscano le cause degli incidenti e definiscano i mezzi per migliorare la legislazione. A tale scopo, nel Libro bianco, la Commissione raccomanda la creazione di "un Comitato di esperti indipendenti, presso la Commissione, incaricato di migliorare la legislazione vigente e di adeguare la metodologia [europea] all'evoluzione tecnica".
Per l'esame di tutte le questioni legate alle inchieste tecniche indipendenti sugli incidenti, la Commissione desidera istituire un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti.
L'istituzione di un gruppo di esperti, affiancando le altre opportune procedure di consultazione, farà progredire la politica comunitaria nel campo delle inchieste indipendenti sugli incidenti. Il gruppo avrà il compito di fornire pareri alla Commissione sulla necessità di migliorare la normativa esistente e, ove necessario, di proporre nuove iniziative su tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti), per quanto riguarda il miglioramento della normativa in vigore e l'adeguamento della metodologia,
DECIDE:
Art. 1
Oggetto
È istituito un gruppo di esperti incaricato di fornire pareri alla Commissione sulla strategia da seguire in materia di incidenti nel settore dei trasporti, di seguito definito "il gruppo di esperti".
Art. 2
Missione
Il gruppo di esperti ha il compito di fornire pareri alla Commissione sulla necessità di migliorare la normativa esistente e, ove necessario, sull'opportunità di proporre nuove iniziative su tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti), ad esclusione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 3
Composizione
Il gruppo di esperti è costituito da personalità qualificate aventi le competenze necessarie per trattare le questioni relative alla sicurezza dei trasporti, e in particolare alle inchieste tecniche indipendenti sugli incidenti in tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto di energia (oleodotti e gasdotti). Il gruppo è composto di 12 membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 4
Nomina
1. I membri del gruppo di esperti sono nominati ad personam dalla Commissione sulla base di criteri obiettivi di competenza e di esperienza riconosciute. La durata del loro mandato è di due anni ed è rinnovabile una volta con decisione della Commissione.
2. Alla scadenza del mandato, i membri del gruppo di esperti rimangono in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.
3. Il mandato di un membro cessa prima della sua scadenza a seguito di dimissioni o di decesso. Il membro titolare è sostituito per la durata residua del mandato, con la nomina di un nuovo membro da parte della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2.
4. Un invito a presentare candidature sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di procedere alle nomine. La Commissione seleziona i membri in base alle candidature pervenute a seguito dell'invito. I criteri di selezione tengono conto delle competenze e dell'esperienza dei candidati, della loro rappresentatività, della capacità di contribuire a lavori strategici di riflessione e favoriscono una composizione equilibrata tra le categorie di specialisti dei vari modi di trasporto.
5. L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini di informazione.
Art. 5
Durata del mandato, gruppi di lavoro ed esperti supplementari
1. Il gruppo di esperti si riunisce in seduta plenaria due volte l'anno, presso la sede della Commissione e su convocazione della Commissione stessa.
2. Al fine di realizzare la missione di cui all'articolo 2, il gruppo di esperti può costituire gruppi di lavoro ad hoc.
3. Il presidente può decidere di invitare altri esperti per esaminare determinate questioni, su richiesta di un membro o di propria iniziativa.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo ed eventualmente degli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono rimborsate in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.
Art. 6
Obbligo di riservatezza
Con riserva dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del gruppo di esperti hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni ottenute nel contesto dei lavori del gruppo o di uno dei suoi gruppi di lavoro.
Art. 7
Regolamento interno e segretariato
1. Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno.
2. Le attività di segretariato del gruppo di esperti sono espletate dalla Commissione.
Art. 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) COM(2001) 370 del 12 settembre 2001, pag. 69.