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Decisione del Consiglio dell'11 giugno 2003 concernente la firma a nome della Comunità e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo compreso tra il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003 (2003/431/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio1, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo stesso.

Poiché il governo di Maurizio non era pronto ad avviare i negoziati, in mancanza di informazioni richieste, le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale2, approvato con il regolamento (CE) n. 444/20013, per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 29 novembre 2002, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

Grazie a tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre pertanto firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio, e applicarlo in via provvisoria.

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

DECIDE:

Art. 1

È approvata, a nome della Comunità europea, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, per il periodo compreso tra il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione definitiva dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 3 dicembre 2002.

Art. 4

Le possibilità di pesca fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

  1. a) tonniere con reti da circuizione:

  2. b) pescherecci con palangari di superficie:

  3. c) pescherecci con lenze:

>SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Art. 5

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione4.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys