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Decisione 2003/432/PESC del Consiglio del 12 giugno 2003 relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 25,

vista l'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003 relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo1, in particolare l'articolo 6,

Il 30 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1484 (2003) che autorizza, ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, lo schieramento temporaneo di una forza multinazionale ad interim di emergenza a Bunia, nella Repubblica democratica del Congo.

All'Unione europea è stato chiesto dalle Nazioni Unite di mettere a disposizione una forza temporanea di stabilizzazione nella regione di Ituri in attuazione del mandato previsto nella risoluzione n. 1484 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 30 maggio 2003.

Il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le pertinenti decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Art. 1

L'operazione militare dell'UE nella Repubblica democratica del Congo ha inizio il 12 giugno 2003.

Art. 2

Il piano operativo è approvato.

Art. 3

Il messaggio di autorizzazione delle regole di ingaggio è approvato.

Art. 4

Il comandante dell'operazione è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l'ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità in seguito al loro arrivo nel teatro, nonché all'esecuzione della missione.

Art. 5

Senza pregiudizio dell'articolo 15 dell'azione comune 2003/423/PESC, la presente decisione resta in vigore fino al momento in cui le forze impegnate nell'operazione a Bunia saranno state rischierate.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys