Decisione del Consiglio del 16 giugno 2003 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (2003/520/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
Data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorrerebbe rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.
L'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei mercati e degli scambi internazionali.
L'elaborazione dei principi della "comitas gentium" nel diritto internazionale e la loro utilizzazione nell'applicazione del diritto della concorrenza della Comunità europea e del Giappone sono atti a conferire maggiore efficacia a tale applicazione.
La Commissione ha negoziato a tal fine con il Giappone un accordo relativo all'applicazione del diritto della concorrenza della Comunità europea e del Giappone.
Il ricorso all'articolo 308 del trattato è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo delle operazioni di fusione e di acquisizione, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese3, che si basa principalmente sull'articolo 308.
È opportuno approvare tale accordo,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali è approvato a nome della Comunità europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo per conto della Comunità europea(4).
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) Proposta dell'8 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere del 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) L'accordo entra in vigore il 9 agosto 2003 conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.