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Decisione ERIM/4/2003 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2003 che modifica la decisione ERIM/2/2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2003/499/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:

vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003 sull'accettazione dei contributi degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

Con lettera del 29 aprile 2003 il rappresentante canadese presso l'Unione europea ha informato l'UE di non potere partecipare all'operazione concordia alle attuali condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'articolo 1 della decisione ERIM/2/2003 è sostituito dal seguente:

Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Islanda

Lettonia

Lituania

Norvegia

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Turchia."

Art. 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente T. Paraskevopoulos