diritto.io

Decisione della Commissione del 23 giugno 2003 che sospende la procedura d'esame concernente un ostacolo agli scambi consistente in talune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini (2003/502/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, come modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, e in particolare gli articoli 11 e 14,

Il 6 dicembre 2001 il CIVB (Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux) ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito: "il regolamento").

Nella denuncia il CIVB affermava che le vendite comunitarie di Bordeaux e Médoc in Canada sono ostacolate da taluni ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire da qualche "pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire".

I presunti ostacoli sarebbero determinati dall'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa, il quale priva le indicazioni geografiche Bordeaux e Médoc della protezione normalmente prevista dai requisiti in materia di protezione stabiliti dall'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) per le indicazioni geografiche di vini.

La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3.

L'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunziante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di standstill), del TRIPs, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPs.

La procedura d'esame ha confermato inoltre che i vini Bordeaux detengono una quota significativa del mercato canadese, strettamente legata alla denominazione del prodotto "Bordeaux/Médoc". In mancanza di una protezione adeguata, i titolari delle indicazioni geografiche "Bordeaux" e "Médoc" potrebbero vedere seriamente ridotta la loro posizione sul mercato canadese. Un tale pregiudizio potrebbe finire per determinare effetti negativi sugli scambi per i produttori di vino "Bordeaux" e "Médoc". Si può quindi concludere che l'emendamento C-57 comporta il rischio di effetti negativi sugli scambi per il denunziante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.

Il 12 febbraio 2003 il comitato consultivo istituito dal regolamento ha esaminato la relazione finale sulla procedura d'esame.

Il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sul commercio di vini e alcolici che, una volta entrato in vigore, contribuirà alla difesa degli interessi della Comunità in questo settore. In particolare, l'accordo stabilisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come "generiche" in Canada, ivi comprese le denominazioni "Bordeaux", "Médoc" e "Medoc".

Tuttavia, la procedura non può essere chiusa fintantoché le denominazioni "Bordeaux", "Médoc" e "Medoc" non vengano effettivamente eliminate dall'elenco delle denominazioni generiche dell'emendamento C-57.

La Commissione ritiene quindi opportuno sospendere la procedura.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

DECIDE:

Art. unico

È sospesa la procedura d'esame concernente un ostacolo agli scambi consistente in talune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione