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Decisione RDC/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza dell'11 luglio 2003 relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2003/529/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo comma,

vista l'azione comune 2003/423/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo1, in particolare l'articolo 10,

Ai sensi dell'articolo 10 dell'azione comune 2003/423/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un Comitato dei contributori qualora i paesi terzi fornissero contributi militari significativi.

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e di Bruxelles sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un Comitato dei contributori.

Il Comitato dei contributori svolge un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Il Comitato costituisce la principale sede in cui gli Stati contributori discutono collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal Comitato dei contributori.

Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

DECIDE:

Art. 1

Con la presente decisione è costituito un Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, in appresso denominato "il CoC".

Art. 2

Funzioni

Il mandato del CoC è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000) e di Bruxelles (24-25 ottobre 2002).

Art. 3

Composizione

1. I membri del CoC sono:

— i rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'UE,

— i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono significativi contributi militari, menzionati nell'allegato.

2. Il DGEUMS e il comandante dell'operazione sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

Art. 4

Presidenza

Ai sensi delle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal segretario generale/alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza, assistito dal CEUMC o da un suo rappresentante.

Art. 5

Riunioni

1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.

2. La presidenza distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. I risultati dei lavori sono distribuiti dopo ogni riunione.

3. Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione o altre persone a parti specifiche delle discussioni.

Art. 6

Procedura

1.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 e ferme restando le competenze del Comitato politico e di sicurezza e le responsabilità del comandante dell'operazione,

— quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,

— quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

2. La presidenza determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del Comitato.

Art. 7

Riservatezza

1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC sono in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza Il Presidente M. Melani