Decisione del Consiglio del 15 luglio 2003 che modifica l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (2003/527/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 245, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, secondo comma,
vista la domanda della Corte di giustizia del 12 febbraio 2003,
visto il parere della Commissione del 17 giugno 2003,
visto il parere del Parlamento europeo del 3 giugno 2003,
L'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee come modificato dalla decisione 2002/653/CE del Consiglio1, consente a Stati terzi di partecipare a procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte nel caso in cui un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, preveda tale partecipazione quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo.
L'articolo 7 del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi2, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, abroga il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e lo sostituisce con il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
L'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia riporta le disposizioni dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ma non ha potuto tener conto della modifica apportata dalla decisione 2002/653/CE, e pertanto occorre modificare l'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
DECIDE:
Art. 1
All'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è aggiunto il comma seguente:
"Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte".
Art. 2
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Tremonti