Decisione 2003/582/PESC del Consiglio del 21 luglio 2003 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
Il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC, dell'11 marzo 2002, relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea1 e le azioni comuni 2003/141/PESC del 27 febbraio 20032 e 2003/188/PESC del 17 marzo 20033 che modificano l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea.
L'articolo 8, paragrafo 3, dell'azione comune 2002/210/PESC dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Federazione russa un accordo sulla sua partecipazione all'EUPM.
L'Unione europea e la Federazione russa hanno convenuto che il testo dell'accordo è allegato ad uno scambio di lettere e che l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal momento della firma in attesa della sua entrata in vigore.
Questo scambio di lettere dovrebbe essere firmato e l'accordo approvato a nome dell'Unione europea,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati in nome dell'Unione europea lo scambio di lettere e l'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.
Il testo dello scambio di lettere e dell'accordo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione europea.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notificazione menzionata nello scambio di lettere.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini